Wiwid Abbatangelo, che ringraziamo, ci ha segnalato un’ordinanza del Tribunale di Milano, ufficio Gip (in allegato al post) che ha applicato, in un giudizio abbreviato, la sospensione condizionale della pena dopo la riduzione di 1/6 della stessa per la mancata impugnazione.
Con tale provvedimento il giudice milanese ha dato seguito alla decisione della Consulta che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 442, co. 2 bis e 676, co. 3 bis c.p.p. nella parte in cui non prevedevano che il giudice dell’esecuzione, dopo aver operato l’ulteriore riduzione della pena di un sesto, potesse concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Ne avevamo già scritto: Corte costituzionale e giudizio abbreviato: la rinuncia all’impugnazione della condanna può aprire la strada alla sospensione condizionale della pena (redazione) – TERZULTIMA FERMATA
La questione accolta alla Consulta era stata sollevata dal Tribunale di Nola,in funzione di giudice dell’esecuzione, per contrasto con gli artt. 3, 27, co. 1 e 3, 111, 117, co. 1 Cost. quest’ultimo in relazione all’art. 6 Cedu.
Nel caso della sentenza di Milano, all’esito del giudizio abbreviato un giovane imputato era stato condannato a due anni e dieci mesi di reclusione ed era stato destinatario di un ordine di carcerazione.
Per effetto dell’ulteriore riduzione della pena di un sesto,la pena detentiva da eseguire è risultata pari a 2 anni, 4 mesi e 10 giorni.
All’epoca dei fatti, il condannato aveva un’età compresa tra i 18 e i 21 anni: era cioè un “giovane adulto” rispetto al quale il limite di pena per la sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. è di due anni e sei mesi.
Applicando gli artt. 442, co. 2 bis e 676, co. 3 bis c.p.p.,a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, il Giudice ha ordinato la sospensione condizionale della pena e disposto l’immediata scarcerazione dell’interessato solo dopo averne accertato i presupposti,compresa la prognosi favorevole di non recidività; l’adesione a un programma di giustizia riparativa presso un Centro di mediazione, conclusosi positivamente.
E’ stato altresì valutato positivamente dal giudice dell’esecuzione il comportamento tenuto dal condannato nel mese trascorso in carcere, che dimostra ulteriormente di avere intrapreso un serio e ben promettente percorso rieducativo.
In un contesto di generale e sempre più grave sovraffollamento delle carceri, l’ordinanza annotata e la sentenza n. 208/2024 della Corte costituzionale – aprono un piccolo ma significativo spiraglio di deflazione, valorizzando concretamente in rapporto a pene detentive brevi la finalità rieducativa della pena e financo il nuovo istituto della giustizia riparativa, che mostra le sue molte potenzialità.
