Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione di un immobile abusivo: revocata di diritto ove l’obbligo non sia adempiuto entro il termine fissato (Vincenzo Giglio e Copilot)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 4436/2025, udienza del 22 gennaio 2025, ha ribadito il consolidato indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa che impegna il giudice ad un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa (Sez. U, n. 7551 del 08/94/1998, Cerroni, Rv. 210798; Sez. 3, n. 10534 del 30/01/2008, Rv. 239069).

Da ciò discende, in maniera del tutto coerente, il principio, costantemente affermato e qui da ribadire, secondo cui il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015, Rv. 264024; Sez. 3, n. 32834 del 19/06/2013, Rv. 255874; Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Rv. 227873).

Ciò non impedisce al giudice di prendere in considerazione l’assoluta impossibilità, dedotta dal condannato in sede esecutiva, di adempiere agli obblighi imposti nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione del beneficio (Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Rv. 266466).

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Riassunto

La sentenza della Cassazione penale n. 4436/2025 stabilisce che la revoca della sospensione condizionale della pena, legata alla demolizione di un immobile abusivo, è automatica se l’obbligo non viene rispettato entro il termine fissato, salvo non vi sia un’impossibilità sopravvenuta. Il giudice deve solo verificare il mancato adempimento e l’inesistenza di cause che rendano impossibile il rispetto dell’obbligo.

Elenco

  • Se non demolisci un edificio abusivo entro il termine stabilito, perderai automaticamente il beneficio della sospensione condizionale della pena.
  • Il giudice deve solo controllare se l’obbligo di demolizione è stato rispettato e se ci sono cause che lo rendano impossibile da eseguire.
  • Il giudice dell’esecuzione non deve motivare su questioni diverse dall’adempimento dell’obbligo di demolizione e dall’inesistenza di cause che lo rendano impossibile.
  • Il giudice può considerare l’assoluta impossibilità di adempiere agli obblighi, se dimostrata dal condannato.

Note finali

Mi sto chiedendo che ci sto a fare qui.

Quando avrò la risposta, la comunicherò.