La Corte di Strasburgo con la sentenza CASE OF ITALGOMME PNEUMATICI S.R.L. AND OTHERS v. ITALY (allegata al post) ha stabilito che in Italia i controlli fiscali violano i diritti umani perché la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate esercitano poteri illimitati durante ispezioni e controlli fiscali.
Nella decisione del caso Italgomme Pneumatici S.r.l. c. Italia, che ha riunito 13 ricorsi presentati da società e da un imprenditore individuale, la Corte segnala l’assenza di regole chiare e controlli indipendenti: la legge non prevede limiti precisi e la possibilità di ottenere e conservare una mole sconfinata di documenti senza un giudice che decida sulla proporzionalità dell’intervento rendono queste ispezioni potenzialmente arbitrarie.
L’Italia è stata quindi condannata per violazione dell’articolo 8 della Convenzione, che tutela il diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza.
L’Italia dovrà rivedere la normativa e la prassi in materia per evitare ulteriori sentenze di condanna in futuro.
In base all’articolo 46 della Convenzione (vincolatività ed esecuzione delle sentenze), i giudici europei hanno espressamente invitato l’Italia a modificare leggi e prassi amministrative, introducendo misure generali per definire con chiarezza ambito e condizioni degli accessi: dovranno essere indicati i motivi e gli scopi del controllo, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto di consentirlo.
È previsto inoltre l’obbligo di informare il contribuente sulla portata della verifica prima che questa sia svolta e il diritto di farsi assistere da un professionista, con la previsione di un controllo giurisdizionale effettivo.
Si chiede di istituire un meccanismo, anche semplificato, per contestare la legittimità e la proporzionalità degli accertamenti, sia in corso sia conclusi, in modo da evitare abusi nell’uso dei documenti ottenuti.
La Corte ha stabilito che lo Stato italiano dovrà versare a ciascun ricorrente 3.200 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
CASE OF ITALGOMME PNEUMATICI S.R.L. AND OTHERS v. ITALY, sentenza 36617/18
