Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 34706/2024, udienza dell’11 luglio 2024, ha affermato che, in tema di ordinanza di convalida del fermo, disposto dalla PG dopo che il PM abbia assunto la direzione delle indagini – in forza della eccezione alla regola fissata dall’art. 384, comma 2, cod. proc. pen. in quanto sia successivamente individuato l’indiziato (comma 3) – il GIP deve procedere a una valutazione ex ante, tesa a verificare se l’individuazione dell’indiziato fosse già stata caratterizzata dal grado della gravità indiziaria di colpevolezza previsto dall’art. 273 cod. proc. pen. prima del provvedimento di fermo.
Provvedimento impugnato
Il GIP del Tribunale di Firenze convalidava, in data 15 aprile 2024, il fermo eseguito dalla polizia giudiziaria in data 12 aprile 2024 alle ore 22.45, nei confronti di SI, in relazione al delitto di omicidio preterintenzionale di AM, avvenuto l’ll aprile 2024 poco dopo le 23.00.
Il GIP, all’esito dell’udienza di convalida, emetteva anche ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di ISI.
L’imputazione provvisoria contestava all’indagato che trovandosi — quale addetto allo smontaggio del palco, unitamente ad alcuni suoi colleghi dipendenti della ditta “xxx” — nei pressi di una scalinata ubicata nella corte interna del Mandela Forum di Firenze, al cui interno stava per concludersi un evento musicale, durante un diverbio intercorso tra il suo datore di lavoro FM e lo spettatore AM, poneva in essere atti diretti a commettere danno di quest’ultimo il delitto di cui agli artt. 582, 583 c.p., ponendosi alle sue spalle su di un gradino più alto rispetto a quello occupato da AM ed aggredendolo, colpendolo con un pugno estremamente violento alla base del cranio, gli cagionava gravissime lesioni a seguito delle quali AM cadeva dalle scale, il che ne procurava la morte.
Ricorso per cassazione
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di SI, avverso l’ordinanza di convalida del fermo, consta di un unico motivo.
Vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 384, comma 3, cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente l’illegittimità del decreto di fermo operato della PG, in quanto il PM aveva già assunto la direzione delle indagini, tanto da partecipare all’escussione delle persone informate dei fatti in Questura nel corso della notte seguente il fatto, come anche risultava che la stessa sera della morte della persona offesa la PG avesse ascoltato e visto SI, nel mentre riferiva ai colleghi di avere colpito un uomo sulle scalette esterne dell’impianto, mimando il gesto. Inoltre, SI, a riprova della circostanza che fosse considerato indiziato, non fu sentito a sommarie informazioni in Questura nell’immediatezza e anche le successive intercettazioni, i cui esiti rifluivano in una annotazione di polizia giudiziaria del 12 aprile 2024, imponevano al solo PM di disporre il fermo di polizia giudiziaria, non sussistendo le condizioni previste dall’art. 384, comma 3 cod. proc. pen., alle quali si richiamava il GIP convalidando il fermo.
Decisione della Corte di cassazione
Il potere di fermo di indiziato di delitto può essere esercitato sulla base di indizi che devono rivestire quella stessa connotazione di gravità richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen, per l’applicazione di misure di coercizione personale.
È, quindi, scomparsa ogni distinzione, sul piano della dimensione qualitativa, tra indizi che legittimano il fermo ad opera della PG o del PM nel corso delle indagini preliminari e quelli che autorizzano l’adozione di un provvedimento limitativo della libertà da parte dell’autorità giudiziaria, stabilendosi un parametro di qualificazione uniforme.
Il GIP deve, pertanto, attenersi al criterio della gravità degli indizi nella decisione, sia pure sommaria, della rilevanza e consistenza oggettiva degli elementi a sua disposizione, i quali non debbano consistere in fatti che, dotati di decisività, univocità e logica concordante, forniscano lo stesso grado di certezza probatoria richiesto per la formulazione di un giudizio di responsabilità, essendo sufficiente che le deduzioni desumibili dal loro coordinamento conducono ad una ragionevole conclusione di probabilità circa l’esistenza del reato oggetto della contestazione e della sua attribuibilità all’indagato (Sez. 1, n. 1090 del 09/03/1992, rv. 191163 – 01; tale principio è stato ribadito, anche di recente in ordine al fermo di indiziato di delitto previsto dall’art. 77 d.lgs. n. 159 del 2011, che richiede quali presupposti i medesimi di cui al fermo ex art. 384 cod. proc. pen., e cioè i gravi indizi di colpevolezza ed il pericolo di fuga», da Sez. 2, n. 34230 del 2022, n.m., nonché da Sez. 6, n. 1746 del 23/11/2012, dep. 2013, Rv. 254199 – 01; Sez. 2, n. 2487 del 07/12/2016, dep. 2017, Rv. 269134 – 01).
Ne consegue che corretto è il provvedimento di convalida, non risultando già consolidatasi, nel grado della gravità indiziaria, l’individuazione dell’autore del reato.
Al GIP è infatti richiesto, anche in questo caso, di operare una valutazione ex ante, ponendosi nella posizione della polizia giudiziaria per delibare la sussistenza integrante l’eccezione alla regola della competenza del PM ad operare il fermo, dopo l’assunzione della direzione delle indagini.
Trova infatti applicazione, anche in ordine al caso in esame, il generale principio per cui il giudice della convalida dell’arresto in flagranza deve operare con giudizio “ex ante“, avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi (Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Rv. 266930 – 01; conf. N. 15296 del 2006 Rv. 234211 – 01, N. 17435 del 2006 Rv. 233969 – 01, N. 21172 del 2007 Rv. 236672 – 01, N. 2454 del 2008 Rv. 238533 – 01, N. 21577 del 2009 Rv. 243885 – 01, N. 37861 del 2014 Rv. 260084 – 01).
Pertanto, non risulta in violazione di legge il provvedimento impugnato, non ricorrendo le condizioni per la non convalida del fermo eseguito dalla PG di propria iniziativa, dopo che il PM abbia assunto la direzione delle indagini e, quindi, in contrasto con l’art. 384, comma 2, cod. proc., in quanto i requisiti del comma 3 sono presenti («…sia successivamente individuato l’indiziato») o non contestati.
Difatti, quanto a questi ultimi alcun motivo di doglianza viene mosso in ordine al pericolo di fuga e alla situazione di urgenza, che escludeva la possibilità di attendere il provvedimento del pubblico ministero, profili che, non essendo stati devoluti con il ricorso, devono restare estranei alla presente valutazione.
Va quindi affermato il seguente principio di diritto: in tema di ordinanza di convalida del fermo, disposto dalla PG dopo che il PM abbia assunto la direzione delle indagini – in forza della eccezione alla regola fissata dall’art. 384, comma 2, cod. proc. pen. in quanto sia successivamente individuato l’indiziato (comma 3) – il GIP deve procedere a una valutazione ex ante, tesa a verificare se l’individuazione dell’indiziato fosse già stata caratterizzata dal grado della gravità indiziaria di colpevolezza previsto dall’art. 273 cod. proc. pen. prima del provvedimento di fermo.
