Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 4429/2025, udienza del 22 gennaio 2025, ha affermato che il divieto disposto dal questore, ai sensi dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere alle manifestazioni sportive di una squadra di calcio, poi radiata dal campionato, non è riferibile agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità a detta pratica agonistica, non essendo possibile, in forza del principio di tassatività, per l’invasività delle prescrizioni amministrative e dell’obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l’applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa (Sez. 3 , n. 16476 del 17/10/2018, dep. 2019, Rv. 276287).
Di conseguenza, qualora una determinata squadra di calcio abbia successivamente cessato la propria attività, perde efficacia l’ordinanza del Questore che imponeva l’obbligo con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con gli incontri di calcio disputati da tale squadra, con la conseguenza che, nel caso di mancata presentazione, non è configurabile il reato previsto dalla norma citata (Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, dep. 2019, Rv. 275691).
