La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 4418/2025 ha ribadito che è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia incertezza in ordine all’esattezza delle generalità dichiarate dall’interessato nell’istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l’ammissione al beneficio ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, commi 2 e 3 e art. 98, comma 2.
Secondo la cassazione l’istanza presentata dal detenuto priva del documento d’identità pone il tema della identificazione delle reali generalità del richiedente ed attiene alle condizioni di ammissibilità dell’istanza.
Dunque, va disattesa la censura proposta in ricorso, che invece confonde l’identificazione reale della persona richiedente con l’identificazione della provenienza della richiesta dalla sua persona.
Il combinato disposto dagli artt. 123 cod.proc.pen. e art. 93 d.P.R. n. 115/2002 comporta che la dichiarazione proveniente dal detenuto si abbia per immediatamente comunicata all’A.G. senza necessità di autentica da parte del difensore, essendo il Direttore del carcere certo della identità di colui il quale propone la richiesta o avanza la dichiarazione.
Cosa diversa sono le generalità del richiedente, le quali, nel caso in esame non possono dirsi certe, come rimarcato dal giudice di merito.
Il ricorrente, infatti, non è mai stato identificato a mezzo di un documento d’identità, ma solo attraverso rilievi dattiloscopici, in seguito ai quali gli è stato attribuito un numero CUI.
Si attaglia dunque al caso in esame il condivisibile orientamento della Suprema Corte, in base al quale: “E’ legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia incertezza in ordine all’esattezza delle generalità dichiarate dall’interessato nell’istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l’ammissione al beneficio ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, commi 2 e 3 e art. 98, comma 2”.
Fattispecie in cui l’incertezza era stata riferita ai precedenti dattiloscopici dell’istante, dai quali emergevano diverse generalità, e al fatto che il medesimo aveva fornito false dichiarazioni in ordine al suo domicilio, così Sez. 4, n. 11792 del 10/02/2009, Rv. 243204.
