La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 45290/2024 ha ricordato che l’’accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi deve svolgersi con metodo bifasico, richiedendo la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e di quello soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale.
La Suprema Corte in relazione all’aggravante dei futili motivi ha ripercorso l’evolversi della giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo indirizzo, la sproporzione andrebbe rapportata al parametro costituito dal comune sentire, cioè ad una condivisa percezione della distanza tra reato realizzato e motivo che lo ha determinato, nel senso che il motivo è futile quando esso possa essere ricondotto a qualsiasi causale così lieve, banale e sproporzionata rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa (Sez. 5, n. 38377 del 1/02/2017, Plazio, Rv. 271115; Sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014, Barnaba, Rv. 260360; Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, Mele, Rv. 248832; Sez. 1, n. 59 del 1/10/2013, dep. 2014, Fennia, Rv. 258598).
A tale impostazione, che collega la sussistenza dell’aggravante ad un incerto parametro di comparazione, di tipo soggettivo, si affianca altro giudizio sulla proporzionalità della condotta criminosa, rispetto al motivo che l’ha determinata, ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, individuato nelle norme costituzionali e dalla gerarchia che esse, dal punto di vista del valore attribuito agli interessi in gioco, definiscono.
Si è, però, notato che tale percorso interpretativo presenta il limite di individuare . la futilità del motivo ogni volta che è commesso un grave reato contro la persona.
Sicché si è prospettata la necessità che l’accertamento della futilità del motivo si realizzi secondo una scansione bifasica (Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 273119).
A fronte della rilevata sproporzione tra reato e ragione soggettiva che lo ha determinato, deve essere svolto altro giudizio, per verificare se essa abbia o meno connotato, in maniera particolarmente significativa e pregnante, l’atteggiamento dell’agente rispetto al reato, giustificando un giudizio di maggiore riprovevolezza e di più accentuata pericolosità nei suoi confronti.
Quindi, oltre al dato oggettivo della sproporzione, tra la ragione soggettiva che ha determinato la condotta criminosa e il reato, concretamente realizzato, occorre verificare la sussistenza del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare la sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, che si traduca in mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale, del tutto avulso da uno scopo che non sia la mera commissione del reato.
Da ultimo, ricordiamo il precedente della medesima sezione sentenza numero 45138/2029 che ha stabilito l’accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale.
Fattispecie relativa alle lesioni aggravate procurate alla vittima con un pugno, a seguito della spinta che l’agente asseriva di aver ricevuto nel contesto di una partita amatoriale di calcetto.
