Azione penale, per “reati gravissimi”, esercitata dopo 8 anni con conseguente prescrizione dei reati, sentenze depositate dopo 500 giorni, richiesta cautelare personale adottato dopo oltre 4 anni e dulcis in fundo, l’adozione “di provvedimenti al di fuori di ogni previsione processuale”, locuzione che già di per sé inquieta.
Sono alcune delle perle, estratte dal Massimario della sezione disciplinare del CSM, che questa domenica pubblichiamo, buona lettura.
In questi casi non si poteva invocare e riconoscere la scarsa rilevanza del fatto.
SENT. n. 43 del 2024 R.G. n. 20/2021 – 69/2022 Presidente: PINELLI Estensore: FONTANA Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Gip/Gup – Illecito disciplinare – Sussistenza – Fattispecie.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, integra l’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 la condotta consistita nel deposito di 94 sentenze emesse quale giudice dell’indagine preliminare o giudice dell’udienza preliminare con un ritardo superiore al triplo del termine di legge e di queste sei oltre l’anno dalla data della lettura del dispositivo, nel deposito di una sentenza di Corte d’Assise dopo 375 giorni e nel deposito ultrannuale di provvedimenti relativi a richieste di misure cautelari personali e reali.
Nella specie è stato ritenuto che il numero e l’entità dei ritardi ultrannuali, tenuto conto in particolare che per tre sentenze era stato superato il limite dei 500 giorni e che il provvedimento relativo ad una richiesta cautelare personale era stato adottato dopo oltre 4 anni, fossero manifestamente incompatibili con il riconoscimento della scarsa rilevanza del fatto.
Riferimenti normativi: decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q
SENT. n. 9/2024 R.G. n. 52/2021 – 73/2022 – 36/2023 Presidente: PINELLI Estensore: LAGANA’
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Sostituto procuratore della Repubblica – Esercizio dell’azione penale con ritardo pluriannuale – Illecito disciplinare – Sussistenza.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, premesso che la norma di cui all’art. 2, comma 1, lett. q), D.lvo n. 109/06 si applica a qualsiasi forma di ritardo del magistrato, tanto giudicante quanto inquirente, nel compimento degli atti funzionali suoi propri, non è giustificabile la condotta del P.M. che, da una parte esercita l’azione penale rispetto a fatti gravissimi, ravvisando l’esistenza di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, salvo poi formulare la stessa con un ritardo pluriannuale (superiore agli 8 anni) quando, per di più, il reato contestato è estinto per prescrizione, con ciò ponendo in essere una condotta in sé priva di ragionevolezza e intrinsecamente grave e contraddittoria sul piano disciplinare.
Pronuncia confermata da Sezioni Unite n. 31016 del 4.12.2024.
Riferimenti normativi: decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q.
SENT. n. 134 del 2022 R.G. n. 58/2020 Presidente: ERMINI Estensore: CELENTANO
Illecito disciplinare – L’adozione di provvedimenti al di fuori di ogni previsione processuale ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza – Plurime condotte finalizzate al medesimo scopo – Unicità dell’illecito. Nel caso in cui vengono posti in essere una serie di atti, teoricamente scindibili, ma univocamente diretti allo scopo di porre rimedio all’errore compiuto l’illecito in concreto integrato è unico.
Riferimenti normativi: Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2 comma 1, lett. ff)
