Eccezione di incompetenza per territorio: riproponibile in appello ma solo negli stessi termini nei quali è stata prospettata al primo giudice (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 4536/2025, udienza del 29 gennaio 2025, ha ribadito che l’eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all’art. 491, cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie, sicché, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non tempestivamente sottoposti dalla parte, anche se collegati a sopravvenienze istruttorie tali da giustificare, in astratto, lo spostamento della competenza (Sez. 5, n. 29625 del 19/04/2024, Rv. 286873 – 01; Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 269212 – 01; Sez. 2, n. 1415 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 258149 – 01).

In altri termini, l’eccezione di incompetenza per territorio, ritualmente proposta nel giudizio di primo grado e respinta, può essere riproposta con i motivi di impugnazione soltanto negli stessi termini in cui era stata proposta in origine. Ciò significa che nelle fasi successive del giudizio non possono essere introdotte argomentazioni che giustifichino uno spostamento della competenza non proposte dinanzi al primo giudice, innanzi al quale si era definitivamente radicata la competenza a trattare il procedimento.