Richiesta di rinvio finalizzata a preparare la discussione: non è un diritto delle parti e il suo accoglimento è rimesso all’incensurabile valutazione del giudice (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 41426/2024, udienza del 3 ottobre 2024, ha chiarito che un rinvio finalizzato esclusivamente a preparare la discussione, terminata l’istruttoria, non costituisce oggetto di diritto per le parti, pubblica e private, né è previsto dal codice di rito (che, anzi, all’art. 523, comma 1, cod. proc. pen. individua un’immediata consequenzialità tra l’esaurimento dell’assunzione delle prove e la formulazione delle conclusioni), risultando pertanto rimesso soltanto ad una eventuale valutazione di opportunità in capo al giudice, come tale non censurabile qualora negata.

Provvedimento impugnato

Con sentenza del 12/12/2023, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa 1’11/1/2023 dal locale Tribunale, con la quale GM era stato giudicato colpevole delle violazioni di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), 71, 72, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all’art. 181, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, all’art. 256, comma 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed all’art. 349 cod. pen., e condannato alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione e 3.600 euro di multa.

Ricorso per cassazione

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, per ciò che qui interessa, il vizio di nullità della sentenza per mancata presenza del difensore fiduciario.

All’udienza dell’11/1/2023, innanzi al Tribunale, GM sarebbe stato assistito dall’Avv. AL, nominato – ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. – in sostituzione del difensore fiduciario Avv. LWM; ebbene, nonostante l’espressa richiesta, il giudice non avrebbe concesso il rinvio e, rigettata una istanza di integrazione probatoria ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., avrebbe invitato le parti a concludere, poi decidendo il processo.

Ne risulterebbe, dunque, una palese violazione del diritto di difesa, che non atterrebbe tanto all’omessa concessione di un termine ex art. 108 cod. proc. pen., quanto all’omesso rinvio dell’udienza per la discussione, quanto mai necessario alla luce della complessità della vicenda, della pluralità di imputazioni e della gran mole di documenti.

Decisione della Corte di cassazione

Il motivo che contesta il mancato rinvio dell’udienza dell’11/1/2023 dinanzi al Tribunale e la risposta offerta dalla Corte di appello al relativo motivo di gravame, è del tutto infondato.

La sentenza impugnata ha chiarito con precisione i termini della vicenda, sottolineando che: a) all’udienza indicata, il difensore fiduciario dell’imputato – Avv. LWM – non si era presentato, pur ritualmente avvertito, né aveva comunicato alcun impedimento; b) il Tribunale, pertanto, aveva nominato l’Avv. AL ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; c) quest’ultimo aveva comunicato di aver interloquito con l’Avv. LMW, che gli aveva segnalato che sarebbe stata sostituita dall’Avv. C., non presente; d) il Tribunale aveva poi confermato la nomina d’ufficio dell’Avv. AL, aveva rigettato una richiesta di integrazione istruttoria fatta pervenire via mail dall’Avv. LWM e, dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale, aveva infine invitato le parti alla discussione.

Tanto premesso in fatto, e non contestato, la sentenza ha, innanzitutto, richiamato la costante e condivisa giurisprudenza di legittimità in forza della quale il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall’ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (tra le molte, Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021, Rv. 282324; successivamente, tra le Sez. 5, n. 37438 del 25/5/2023; Sez. 2, n. 21938 del 6/5/2022).

Il principio di diritto richiamato, peraltro, è in linea con la giurisprudenza costituzionale (ord. n. 17 del 2006; ord. n. 162 del 1998; sent. n. 450 del 1997), che ha sottolineato come, nel disciplinare l’istituto del termine a difesa, l’art. 108 cod. proc. pen. si  concentra su una tassativa elencazione di ipotesi (rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa), la cui ratio comune è rappresentata dalla circostanza che, in ognuna delle situazioni prese in considerazione, l’imputato rimane definitivamente privo di difensore: una condizione di fatto e di diritto, dunque, diversa da quella della semplice assenza del difensore, di fiducia o di ufficio, la quale «può risalire ai più diversi motivi ed essere espressiva di situazioni assai diverse tra loro» (sent. n. 450 del 1997); pertanto «l’avvocato che interviene come sostituto del difensore (di fiducia come d’ufficio) da questo nominato (ex art. 102) o immediatamente designato dal magistrato appena verificatasi l’assenza del difensore (art. 97, comma 4) è investito del compito di rappresentare colui che è e resta il difensore dell’imputato» ed è «figura del tutto diversa da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa»: con l’ovvia conseguenza che una proiezione, in capo al sostituto, del medesimo diritto di un termine a difesa specificamente attribuito a chi rivesta la qualità di “nuovo” (e stabile) difensore dell’imputato, finirebbe per costituire soluzione davvero eccentrica, perequando fra loro situazioni eterogenee.

D’altra parte — essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge, il mancato riconoscimento del termine a difesa, per il difensore designato in sostituzione (“estemporanea ed episodica”, ha sottolineato la sentenza n. 450 del 1997) di quello “stabilmente” officiato dall’imputato – appare conseguenza del tutto ragionevole nel quadro di un sistema che necessariamente mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso l’indispensabile funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata, altrimenti perturbata da differimenti reiterati per ciascuno dei difensori che intervengano come sostituti e che ne facciano richiesta (ord. n. 17 del 2006).

Sotto differente profilo, peraltro, si osserva che il ricorso individua la dedotta lesione del diritto alla difesa non tanto nell’omessa concessione di un termine ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen., quanto nella “mancata concessione di un rinvio di udienza per poter consentire al difensore, qualunque fosse, di poter preparare le conclusioni e quindi efficacemente concludere”, a fronte di un processo particolarmente complesso. Ebbene, sul punto basti considerare che un rinvio finalizzato esclusivamente a preparare la discussione, terminata l’istruttoria, non costituisce oggetto di diritto per le parti, pubblica e private, né è previsto dal codice di rito (che, anzi, all’art. 523, comma 1, cod. proc. pen. individua un’immediata consequenzialità tra l’esaurimento dell’assunzione delle prove e la formulazione delle conclusioni), risultando pertanto rimesso soltanto ad una eventuale valutazione di opportunità in capo al giudice, come tale non censurabile qualora negata.