Patrocinio a spese dello Stato e la preclusione derivante dalla valutazione del precedente penale come ostativo alla ammissione, nonostante sia maturata la estinzione del reato (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 4816 del 6 febbraio 2025 ha stabilito che la preclusione all’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato connessa alla condanna definitiva in ordine a determinati reati non è effetto penale soggetto all’estinzione ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p..

A norma dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. nel caso sia stata pronunciata sentenza di applicazione pena, il reato è estinto ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a 2 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, se nel termine di 5 anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di 2 anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole.

In questo caso si estingue ogni effetto penale e, se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è, comunque, di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale.

La Suprema Corte, come rilevato dal ricorrente, ha già avuto modo di affermare che l’estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera “ipso iure” e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione (Sez. 2 n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 – 02; Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, Dessi, Rv. 269765; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266120; Sez. 5, n. 20068 del 22/12/2014, dep. 2015, Valente, Rv. 263503). Quanto alla nozione di effetti penali della condanna, le Sezioni unite con la sentenza 20.4.94, P.M. in proc. Volpe, Rv. 197537 hanno affermato che: “gli effetti penali della condanna, dei quali il codice penale non fornisce la nozione, ne’ indica il criterio generale che valga a distinguerli dai diversi effetti di natura non penale che pure sono in rapporto di effetto a causa con la pronuncia di condanna, si caratterizzano per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possono determinare quell’effetto; per essere conseguenza che deriva direttamente, ope legis, dalla sentenza di condanna e non da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi la condanna come necessario presupposto; per la natura sanzionatoria dell’effetto, ancorché incidente in ambito diverso da quello del diritto penale sostantivo o processuale“.

Sul solco di tale pronuncia, si è sostenuto che fra gli effetti penali che si estinguono, ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., devono essere ricompresi:

(i) la valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale ex art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., in quanto l’estinzione del reato elide ogni effetto penale della sentenza (Sez. 5 n. 24089 del 05/05/2022, Cupo, Rv. 283222 – 01);

(il) la valutazione del precedente ai fini della applicazione della recidiva (Sez. 2 n. 994 del 25/11/2021, dep.2022, Raccuia, Rv. 282515);

(iii) l’obbligo di comunicazione al nucleo di polizia tributaria delle variazioni patrimoniali ex art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, rientrando detto obbligo nella categoria degli effetti penali della condanna (Sez. 6 n. 39820 del 30/05/2019, Laghi, Rv. 277064).

Si è sostenuto, invece, che fra gli effetti penali travolti dalla disposizione di cui all’art. 445 comma 2, cod. proc. pen. non rientra l’iscrizione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale (Sez. 1, n. 18233 del 26/03/2019, Colavita, Rv. 275469 – 01), né la valutazione di pericolosità sociale utilizzabile ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione (Sez. 6, n. 37472 del 20/06/2017, La Terra, Rv. 271370; Sez. 1, n. 1063 del 17/12/2008, dep. 2009, Fraticelli, Rv. 243929).

La cassazione, nel caso esaminato ha ritenuto in ragione di tale ricognizione, che la preclusione all’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato connessa alla condanna definitiva in ordine a determinati reati non sia effetto penale soggetto all’ estinzione ai sensi dell’art. 445 comma 2 cod. proc. pen., e che, pertanto, della precedente condanna, sia pure estinta, il giudice chiamato a decidere sull’istanza debba tenere conto.

Detta preclusione, invero, trova la sua ratio giustificatrice nella presunzione di accumulo di ricchezze illecite collegato alla commissione di reati ai quali, nella generalità dei casi, corrispondono profitti rilevanti.

La stessa Corte Costituzione, nel dichiarare con la sentenza n. 139 del 2010, la illegittimità costituzionale dell’ art.76 comma 4 bis d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria, ha affermato: “L’intento del legislatore è quello di evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con le attività delittuose appena indicate, possano paradossalmente fruire del beneficio dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale (art. 24, terzo comma), ai non abbienti“.

Nella stessa sentenza, la Corte Costituzionale, nel ricordare che l’art. 178 cod. pen. stabilisce che la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna e che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che componente essenziale dell’effetto penale è la natura sanzionatoria dello stesso, ha ribadito che tale componente non sussiste nell’esclusione dal patrocinio, che trova la sua ratio nella presunzione che il soggetto condannato abbia lucrato dalla sua attività delittuosa in misura tale da renderlo privo del requisito del reddito inferiore al minimo stabilito dalla legge. Pur essendosi nel caso in esame il reato estinto per essersi verificate le condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (la sentenza di applicazione pena è del 4 novembre 2009 e nei cinque anni successivi il ricorrente non ha commesso ulteriori reati), ciò nondimeno la condanna, ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato, continua a esplicare i suoi effetti, non potendo essere ricompresa fra gli effetti penali ad essa ricollegabili la preclusione individuata dall’art. 76 comma 4 bis, d.P.R. n. 115/2002.