Giudice “dimentica” per sei mesi persona in carcere: non c’è illecito disciplinare per colpa concorrente dell’avvocato (Riccardo Radi)

Dare la colpa all’altro libera la coscienza ma allontana la verità, si potrebbe parafrasare così la sentenza numero 99/2024 della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura che nel procedimento, RG n. 2/2023 (presidente Pinelli, estensore Fontana), che così ha deciso:

In tema di illecito disciplinare dei magistrati, l’omessa scarcerazione dell’imputato per oltre sei mesi dalla data di perdita di efficacia della misura integra certamente, trattandosi di disciplina a tutela del bene della libertà personale, la violazione di legge derivante da errore o negligenza inescusabile.

Nella specie la Sezione disciplinare ha ritenuto di applicare l’esimente di cui all’art. 3 bis tenuto conto di una serie di elementi, tra cui la mancata richiesta di revoca della misura cautelare da parte del difensore dell’imputato e la figura professionale dell’incolpato”.

commento

Si riconosce la rilevanza disciplinare del fatto e il fatto è un imputato rimasto in carcere sei mesi oltre la data di perdita di efficacia della misura cautelare subita.

Eppure, anche in questo caso, quella rilevanza scolora fino a scomparire perché – si badi bene – il difensore dell’interessato non ha chiesto la revoca della misura e l’incolpato ha una certa, non meglio precisata, figura professionale.

Da un lato, quindi, la colpa del magistrato viene traslata sul difensore rimasto inerte, con ciò stesso banalizzando o addirittura negando il suo dovere di vigilanza sulle misure in corso; dall’altro, si accenna a un profilo professionale – non sapremo mai quale – e lo si erge a baluardo protettivo.

Rimangono sullo sfondo, alla stregua di un fastidioso inconveniente, i sei mesi di vita sottratti allo sventurato cui è toccato in sorte una così eminente figura professionale.

Scriveva il reazionario è pungente Nicolas Gomes Dàvila: “L’uomo preferisce discolparsi con la colpa altrui piuttosto che con la propria innocenza”.

Possiamo concludere con due annotazioni:

La prima riguarda la cornice normativa: l’ordinamento disciplinare dei magistrati ha un’intonazione robustamente protezionistica, nel senso di essere congegnato, sia nella tipizzazione degli illeciti disciplinari che nella previsione della clausola generale dell’esenzione dagli addebiti per scarsa rilevanza del fatto, in modo da confinare l’area di ciò che è disciplinarmente rilevante entro spazi ristretti.

La seconda riguarda l’interpretazione di quella cornice, cui concorrono con pari importanza sia la Sezione disciplinare che la Procura generale: pare, cioè, che entrambe facciano largo uso della discrezionalità insita nelle previsioni normative, attraverso una altrettanto larga valorizzazione della scarsa rilevanza e l’adozione di parametri di minimizzazione del fatto.