Discussione orale nei procedimenti camerali: il PM può legittimamente concludere dopo il difensore, essendo irrilevante l’ordine degli interventi (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 832/2025, udienza del 7 novembre 2024, ha precisato che, secondo un principio di costante applicazione, non determina la nullità del procedimento di riesame lo svolgimento della discussione con l’intervento del difensore che preceda quello del PM, in quanto non trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 523 cod. proc. pen. per lo svolgimento della discussione in dibattimento, secondo cui l’imputato e il difensore devono avere in ogni caso la parola per ultimi se la domandano (cfr., tra le tantissime: Sez. 6, n. 45182 del 19/09/2019, Rv. 277383 – 01; Sez. 4, n. 19200 del 12/04/2016, Rv. 266845 – 01; Sez. 4. N. 12482 del 02/02/2011, Rv. 250129 – 01).

In effetti – osserva il collegio – si è da tempo sottolineato che il richiamo all’art. 523 cod. proc. pen. nelle procedure camerali non è pertinente perché diverse sono la struttura e le finalità della procedura camerale, che ha natura incidentale, strumentale e provvisoria (vale a dire allo stato degli atti), da quelle del dibattimento, che rappresenta il momento della piena cognizione ed ha carattere definitivo (così Sez. 6, n. 1626 del 28/04/1995, Rv. 201838 – 01).

E, ancora, ad ulteriore fondamento del principio, si è osservato che, nella discussione orale relativa ai procedimenti in camera di consiglio, trattandosi di una procedura più snella, la nullità consegue solo nell’ipotesi prevista dal combinato disposto dell’art. 127, commi 3 e 5, cod. proc. pen., qualora il difensore comparso non sia sentito dal giudice, restando quindi irrilevante l’ordine degli interventi (Sez. 6, n. 9250 del 26/01/2005, Rv. 230939 – 01).

Nel caso in esame, inoltre, deve escludersi che la difesa abbia subito limiti al diritto di argomentare in ordine alle produzioni del PM. Invero, nel verbale del 5 luglio 2024 relativo al procedimento di riesame davanti al Tribunale di Lecce si attesta, per quanto di interesse in questa sede, che: 1) il difensore ha chiesto di replicare sul contenuto della memoria depositata dal P.M. e sui documenti ad essa allegati; 2) il giudice ha escluso repliche sugli argomenti esposti dal PM e sui documenti già presenti agli atti, ed ha ammesso il difensore a replicare sulla documentazione prodotta dal PM in udienza, costituita da modelli F24, acquisiti ed esibiti per rispondere alle argomentazioni della difesa; 3) il difensore ha dichiarato di non avere «al momento» l’esigenza di formulare osservazioni sui modelli F24.

Poste queste indicazioni del verbale di udienza, può concludersi che il difensore è stato ammesso a discutere su tutti gli elementi acquisiti alla procedura ed utilizzabili ai fini della decisione.