Avvocato che usa espressioni offensive nei confronti di un collega (Redazione)

L’avvocato che definisce la condotta del difensore di controparte come un’”estorsione con l’inganno” a danno di una cliente è sanzionabile ai sensi degli articoli 9 e 52 del CDF.

Costituisce violazione dei principi deontologici di probità, dignità e decoro l’utilizzo, negli atti processuali, di espressioni sconvenienti o offensive nei confronti di altri colleghi o delle parti coinvolte.

Tali condotte, anche se adottate nell’ambito della difesa del cliente, ledono il prestigio e il decoro della professione forense e sono sanzionabili disciplinarmente.

Il principio di difesa non giustifica l’impiego di termini che compromettano il rispetto verso i soggetti processuali e l’immagine della categoria, in ossequio agli artt. 9 e 52 del CDF.

Nel caso di specie l’incolpato aveva descritto la condotta del difensore di controparte come un’”estorsione con l’inganno” a danno di una cliente, insinuando che quest’ultimo avesse forzato il rilascio di una dichiarazione di ricognizione del debito; anche, il Tribunale aveva ritenuto tali espressioni lesive del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., ordinandone la cancellazione e condannando l’incolpato al risarcimento per danno non patrimoniale nei confronti del difensore offeso.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Cipullo, rel. Cuomo), decisione n. 17 del 27 febbraio 2024