La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 4906 depositata il 6 febbraio 2025 ha ricordato i requisiti necessari per configurare la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.
La Suprema Corte ha stabilito che il reato di cui all’articolo 570-bis Cp è, integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché l’inadempimento costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o mero la mancanza di mezzi di sussistenza, dovendosi tuttavia precisare che la condotta incriminata dall’articolo 570-bis Cp non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire.
La sentenza in oggetto richiama il precedente della medesima sezione numero 25596/2012 che in tema stabilì: il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare non si realizza con qualsiasi forma di inadempimento ed inoltre ci deve essere anche una volonta’ dolosa di non adempiere agli obblighi. Dunque, per arrivare alla condanna, si deve trattare di inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilita’ dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire.
Quindi il reato non scatta automaticamente con l’inadempimento ai sensi delle leggi civili e, sebbene la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale dovra’ valutarne la ‘gravita e, quindi, l’attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma e’ tesa ad evitare.
