Dal Massimario della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura del 2024 apprendiamo, che la condotta del magistrato che raggiunge il luogo ove una pattuglia della Polizia Stradale stava eseguendo un controllo sull’autovettura condotta dalla nipote, e si rivolge agli agenti espressamente dichiarando la propria qualifica di magistrato non è sanzionabile disciplinarmente perché …
SENT. n. 101 del 2024 R.G. n. 46/2016 Presidente: PINELLI Estensore: FONTANA Illecito disciplinare fuori dall’esercizio delle funzioni – L’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri – Comportamento finalizzato a un vantaggio ingiusto – Illecito disciplinare – Sussistenza – Scarsa rilevanza del fatto.
In tema di illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta dell’incolpato, che, raggiunto il luogo in cui una pattuglia della Polizia Stradale stava eseguendo un controllo sull’autovettura condotta dalla nipote, si era rivolta agli agenti espressamente dichiarando la propria qualifica di magistrato, integra l’illecito disciplinare dell’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri.
Tuttavia, la vicenda può essere ritenuta di scarsa rilevanza, tenendo conto di molteplici circostanze valutate unitariamente, quali la realtà territoriale in cui è stata tenuta la condotta, diversa da quella in cui l’incolpato svolge le funzioni giurisdizionali, e la mancata idoneità ad influire sul concreto operato degli agenti della Polizia Stradale.
Riferimenti normativi: Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 comma 1, lett. a) Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 bis
