Sentenza che riporta senza commenti trascrizioni di intercettazioni: prassi legittima solo per prova auto-evidente (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 2772/2025 ha espresso un principio di diritto in tema di trascrizione delle intercettazioni riportate nei provvedimenti giurisdizionali che merita di essere sottolineato.

La Suprema Corte ha stabilito che in tema di motivazione della sentenza, la mera trascrizione di intercettazioni, non corredata da valutazioni critiche e dall’indicazione delle ragioni per le quali il contenuto delle conversazioni è apprezzato come dimostrativo della fondatezza di una determinata tesi, può essere ritenuta argomentazione idonea nel solo caso in cui la chiarezza delle captazioni e la linearità della vicenda rendano la prova autoevidente.

Nel caso esaminato, una persona arrestata per estorsione con il metodo mafioso dopo aver trascorso 33 giorni in carcere veniva assolto per insussistenza del fatto e presentava domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

La corte di merito ha respinto la richiesta di ingiusta detenzione valorizzando il contenuto dalle conversazioni intercettate riferite nell’ordinanza, nonostante si tratti di aspetti già oggetto ‘della pronunzia assolutoria.

In ogni caso, dal tenore delle stesse non emergerebbe in alcun modo una condizione di assoggettamento, tema nemmeno lambito nei dialoghi, e tantomeno con metodo mafioso, mentre – si sottolinea – sarebbe stato imprescindibile delineare, quantomeno embrionalmente, elementi in ordine alla costrizione, in conformità alla contestazione elevata, e descrivere in termini di soggezione il comportamento e l’atteggiamento delle persone offese.

Ebbene, deve ritenersi che la semplice trascrizione delle intercettazioni senza specificazioni sulle ragioni per cui il contenuto delle stesse dimostra una data tesi può essere ritenuta motivazione idonea soltanto laddove, in effetti, la chiarezza della conversazione e la linearità della vicenda in oggetto consentano di affermare la “auto-evidenza” della prova stessa (cfr. Sez. 6, n. 1269 del 05/12/2012, dep. 2013, Marrone e altri, Rv. 25427, in motivazione, p. 16), ciò che, però, non è nel caso di specie.

Occorre, dunque, dare convintamente continuità al principio di diritto già puntualizzato (sia pure in fattispecie non coincidente), da Sez. 6, n. 1269 del 05/12/2012, dep. 2013, Marrone e altri, cit., secondo cui la motivazione di un provvedimento che si limiti a trascrivere le intercettazioni senza alcuna valutazione critica e senza specificare le ragioni per le quali il loro contenuto dimostra una certa tesi può essere ritenuta sufficiente a condizione che la chiarezza delle conversazioni captate e la linearità della vicenda rendano la prova autoevidente (nello stesso senso, v. già, tra le altre, Sez. 6, n. 15733 del 05/03/2003, Rinella, Rv. 225440).