Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 4949/2025, udienza del 22 gennaio 2025, ha affermato che, fatta eccezione per i casi diversamente disciplinati dalla legge, il procedimento esecutivo, non avendo natura di giudizio di impugnazione e caratterizzandosi invece come procedimento di prima istanza in cui non vige il principio devolutivo, deve rispettare il principio della domanda e, quindi, porsi come lo strumento attraverso il quale il giudice si limita a decidere sulla richiesta dell’istante (così, tra le altre, Sez. 1, n. 46405 del 17/10/2012, Rv. 254095).
In piena coerenza con tale indirizzo,si è affermato che il giudice dell’esecuzione può procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena solo su istanza di parte, trattandosi di provvedimento non rientrante nel novero di quelli, tassativamente previsti, dei quali è prevista l’adozione d’ufficio (Sez. 5, 31 maggio 2022, n. 24131).
Ne deriva ulteriormente che è affetto da nullità assoluta il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, sia adottato di ufficio (Cass. pen., sez. I, 18 maggio 2021, n. 23525; Cass. pen., sez. III, 21 gennaio 2016, n. 10108; Cass. pen., sez. I, 17 ottobre 2013, n. 2939; Cass. pen., sez. I, 23 maggio 2013, n. 29203; Cass. pen., sez. I, 28 febbraio 2012, n. 11766; Cass. pen., sez. I, 11 novembre 2010, n. 42308; Cass. pen., sez. I, 28 novembre 2006, n. 1839; Cass. pen., sez. I, 12 novembre 1990, n. 3934, relativo a una revoca di sentenza di condanna per abolitio criminis).
