Nell’intricato “caso Almasri”, la cui viralità non accenna a diminuire, c’è qualcosa che continua a sfuggire al comune mortale ed è la posizione assunta dalla Giunta dell’UCPI, espressa in un comunicato che qualcuno di buone letture ha voluto intitolare “Il capolavoro dell’ingiustizia è di sembrare giusta senza esserlo” (il comunicato è allegato alla fine del post).
Analizziamone il percorso argomentativo.
Si valorizza anzitutto la decisione Lattanzi delle Sezioni unite penali (SU, sentenza n. 40538 del 24 settembre 2009, Lattanzi, Rv. 244377), cui si deve l’affermazione del principio per il quale l’obbligo del PM di iscrivere una notizia di reato e il nome dell’indagato nel relativo registro sorge solo a fronte di una notizia “qualificata” e non in presenza di qualunque esposto, denuncia o querela.
Si constata di seguito che tale principio, anzi meglio tale “insegnamento” come si ama dire in Cassazione, è stato trasfuso dalla Riforma Cartabia nel nuovo testo dell’art. 335, cod. proc. pen., particolarmente attraverso l’inedita formulazione della nozione di notizia di reato, definita come “un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice”.
Si richiama ad adiuvandum “la nota “circolare Pignatone” del 2 ottobre 2017”, che escludeva “iscrizioni automatiche basate su una lettura meccanica della normativa” che poterebbero ad “attribuire impropriamente alla polizia giudiziaria – o addirittura al privato denunciante – il potere di disporre in ordine alle iscrizioni”.
Da questo insieme di fonti si ricava che “il pubblico ministero è onerato di verificare se le condotte descritte nell’eventuale esposto possano essere ritenute, anche solo astrattamente, penalmente rilevanti, e ove questo giudizio dia esito negativo, non deve procedere ad alcuna iscrizione”.
A cascata si afferma che “La legge costituzionale numero 1 del 1989 che prevede poi, per i reati che si ipotizza siano stati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell’esercizio delle loro funzioni, l’obbligo di avviso alle persone interessate e la trasmissione al Tribunale dei Ministri, deve ovviamente essere letta alla luce della regola generale”.
Si completa il cerchio affermando che “non esistono automatismi. A nessuno può sfuggire che, ogni interpretazione contraria, oltre a contraddire la legge, darebbe luogo ad esiti paradossali; la più insensata, infondata e fantasiosa denuncia dovrebbe dare luogo alla costituzione di un Tribunale dei Ministri, composto da tre magistrati, e determinare l’avvio di un’attività di indagine”.
Non manca infine una notazione stupita: “Sorprende, dunque, la lettura data dall’ANM alla scelta da parte del Procuratore di Roma di iscrivere nel registro delle notizie di reato la Presidente del Consiglio, il Ministro della Giustizia, il Ministro dell’Interno e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, secondo cui si sarebbe trattato di “atto dovuto”. Malgrado quanto sostenuto dal sindacato delle toghe, non è dovuta l’iscrizione di una notizia che non abbia un minimo di fondamento e tale valutazione spetta, appunto, al Pubblico Ministero”.
È una sequenza apparentemente implacabile ma non così tanto se si adotta un angolo visuale differente da quello prescelto dall’UCPI.
La Giunta dei penalisti italiani associati è partita dall’assemblaggio di tre fonti piuttosto eterogenee: una decisione del giudice di legittimità, una legge ordinaria ed una circolare.
Già questo primo aspetto pare ben poco convincente: si dà in tal modo l’impressione di considerare come pari-ordinate fonti che hanno un rango ben diverso nella gerarchia ordinamentale; non si comprende infatti come la circolare del capo di una Procura, cioè un atto di indirizzo di natura amministrativa il cui peso non va oltre lo stretto ambito dell’ufficio giudiziario diretto dall’emittente, possa utilmente contribuire al dibattito in corso; e neanche si comprende come possa farlo una decisione giudiziaria i cui effetti diretti si producono solo all’interno del giudizio in cui è stata emessa ed i cui effetti orientativi indiretti non vanno oltre la moral suasion verso gli interpreti successivi, data l’ovvia constatazione che nel nostro sistema di civil law non esiste il precedente vincolante. Ciò che rimane è dunque una legge ordinaria.
C’è poi un secondo aspetto e pare ben più dirimente.
Il comunicato dell’UCPI continua ad obliare la gerarchia delle fonti allorché, ricavato un principio dalle tre fonti eterogenee di cui è detto, pretende di applicarlo tout court ad un fonte ad esse sovraordinata come è di certo una legge costituzionale, nella specie la Legge n. 1/1989.
I suoi artt. 6 e ss. disegnano una sequenza che sovverte, nel caso dei reati ministeriali, l’ordinaria fisiologia prevista dal codice del rito penale: gli atti di impulso del procedimento a carico di ministri per ipotesi di reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni vanno sì trasmessi alla Procura della Repubblica competente ma a tale ufficio è fatto divieto di compiere alcun tipo di indagine ed è fatto obbligo di trasmettere la notizia, al più tardi entro 15 giorni, al collegio dei reati ministeriali; è attribuito in esclusiva a tale collegio il compito di compiere le indagini preliminari in ipotesi necessarie con la potestà aggiuntiva, ove valuti che ve ne siano le condizioni, di disporre l’archiviazione.
Alla Legge n. 1/1989 è stata affiancata la Legge ordinaria n. 219/1989, esplicitamente destinata ad attuarne e dettagliarne le disposizioni.
Vale la pena sottolineare che questa seconda Legge contiene un inciso secondo il quale nello svolgimento delle indagini di competenza del collegio dei reati ministeriali si osservano sì le disposizioni del codice del rito penale vigente ma solo ove non sia diversamente previsto dalla Legge costituzionale n. 1/1989.
Date queste premesse, e sembrando evidente che quest’ultima Legge abbia regolato in modo autonomo la fase delle indagini preliminari, sembra per ciò stesso inappropriata la tesi che pretende di assegnare al Procuratore della Repubblica il quale abbia ricevuto un atto di impulso all’apertura di un procedimento per ipotesi di reato ministeriale il potere/dovere di accertarne la plausibilità e la consistenza prima di trasmettere gli atti al collegio, richiamando a sostegno una norma del codice di rito che l’intera configurazione della Legge costituzionale n. 1/1989 rende inapplicabile ai procedimenti penali che ne costituiscono l’oggetto.
Resta infine un’ultima considerazione di natura essenzialmente metagiuridica.
È in realtà una domanda (o, meglio, un complesso di domande) piuttosto che una considerazione.
Ma davvero si può credere che l’autonomia dell’Esecutivo sarebbe maggiormente garantita se il Procuratore della Repubblica competente avesse la facoltà o l’obbligo di verificare che la denuncia o l’esposto pervenutigli siano classificabili come notizie di reato secondo la definizione datane dall’art. 335 cod. proc. pen.?
Quanti danni potrebbe fare, avvalendosi di questa prerogativa, un Procuratore in ipotesi intenzionato strumentalmente a danneggiare i denunciati o, al contrario, a favorirne gli interessi?
Chi potrebbe porre un limite a questo suo mandato esplorativo o, per meglio dire, chi potrebbe definirne il contenuto e la latitudine?
Quanto quell’ipotetico Procuratore potrebbe tenere sulla graticola gli interessati oppure, al contrario, quanto presto e quanto abilmente potrebbe svilire o far sparire le fonti conoscitive utilizzabili a loro carico?
Ammesso e non concesso che sia sostenibile la tesi dell’UCPI, non sarebbe decisamente meglio, nell’interesse della giustizia, schierarsi a favore della tesi opposta?
Misteri della vita!
