Quante volte abbiamo avuto a che fare con : “Visto non si autorizza quanto richiesto”?
La Cassazione sezione 1 con la sentenza 1944/2025 ha stabilito che avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale.
Nel caso di specie, il ricorrente, in detenzione domiciliare, aveva avanzato istanza di modifica delle prescrizioni impartite chiedendo di poter accompagnare e riprendere il proprio figlio a scuola e il magistrato di sorveglianza di Milano si era limitato ad apporre un visto sulla richiesta recante la dicitura: “Visto non si autorizza quanto richiesto”
La Suprema Corte ha censurato il provvedimento osservando che ci si trova di fronte ad un’ipotesi di carenza assoluta di motivazione, per inquadrare la quale occorre evidenziare che il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione dell’ordinanza del tribunale di sorveglianza, conformemente da quanto da tempo affermato da Sezioni Unite numero 25080/2003, Pellegrino.
In tema di ricorsi ammessi per le sole violazioni di legge, comprende, oltre l’ipotesi meramente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell’adottare un atto (Cassazione sezione 1, numero 45723/2003).
A queste patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento censurato appaiono criptiche, essendo talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione oggetto di vaglio giurisdizionale ( Cassazione sezione 1 numero 37351/2004).
Ne discende che il Magistrato di sorveglianza di Milano non poteva esimersi dal prendere in considerazione le ragioni della richiesta di autorizzazione formulata da A.D. ad accompagnare e a prelevare giornalmente il proprio figlio minore a scuola, confrontandosi con le ragioni poste a fondamento di tale istanza, giustificata dal fatto che la moglie del ricorrente svolgeva attività professionale i cui orari di lavoro non le consentivano di adempiere alle incombenza familiari controverse.
