Turbata libertà degli incanti: configurabile, in quanto reato di pericolo, anche nel caso di danno mediato e potenziale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 3347/2025, udienza del 14 gennaio 2025, ha ribadito che il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l’effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell’illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l’andamento della gara (così: Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Rv. 275163-01; Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Rv. 254906 – 01).

Il delitto di turbata libertà degli incanti è, dunque, configurabile anche nei casi in cui vi sia un unico partecipante alla gara, ove questo, «con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti» abbia impedito la partecipazione di altri offerenti o, comunque, non fosse legittimato a partecipare alla stessa; in tutte queste situazioni, infatti, ricorre quel pericolo di alterazione dell’esito della gara che la fattispecie di reato intende prevenire. 

Nel reato in esame, il «mezzo fraudolento» consiste, inoltre, in qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedimentali, quali il ricorso a prestanomi o l’indicazione di informazioni scorrette ai partecipanti, e a pregiudicare l’effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo (Sez. 6, n. 42770 del 11/07/2014, Rv. 260726 – 01).

Le condotte di turbativa rilevanti ai sensi dell’art. 353 cod. pen. possono, peraltro, intervenire, come nella specie, anche dopo la scelta del contraente e prima dell’aggiudicazione definitiva. Il delitto di turbata libertà degli incanti è, infatti, integrato da tutte le condotte indicate dall’art. 353 cod. pen. che si inseriscono nell’ambito della procedura di incanto falsandone l’esito, anche se intervenute successivamente alla chiusura dell’asta (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270338 – 01) o, comunque, nel periodo di tempo necessario ai controlli e alle verifiche prodromiche alla stipula del contratto, considerato che solo con tale atto il procedimento di scelta del contraente giunge al termine (Sez. 2, n. 34746 del 04/05/2018, Rv. 273550 – 01; Sez. 6, n. 57251 del 09/11/2017, Rv. 271727-01, con riferimento all’idoneità a integrare il reato di cui all’art. 353 cod. pen. delle condotte realizzate anche nell’intervallo tra l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, posto che la prima ha solo una valenza endoprocedimentale).