Sequestro preventivo “impeditivo”: necessaria la dimostrazione della concretezza e attualità del periculum in mora (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 3347/2025, udienza del 14 gennaio 2025, ha chiarito che l’art. 321 cod. proc. pen., al fine di evitare un’indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà costituzionalmente tutelati a fronte delle esigenze di adozione delle misure cautelari reali da parte dell’autorità giudiziaria, ha sancito che l’adozione del sequestro preventivo impeditivo postula la dimostrazione del «pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati».

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173 – 01; Sez. 3, n. 30632 del 13/10/2020, Rv. 280018 – 01; cfr. anche Sez. U, n. 14484 del 19/01/2012, Sforza, Rv. 252029; nonché Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 24/04/2018, Rv. 272928; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Rv. 274778; Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173).

Il giudice deve, dunque, compiere una valutazione rigorosa e motivata del pericolo, alla luce di una pluralità di elementi oggettivi e soggettivi, tra i quali vanno annoverati la natura della cosa, la sua connessione strumentale con il reato e/o i reati futuri possibili, la destinazione occasionale o stabile alla commissione dell’illecito, la personalità dell’imputato o indagato e le circostanze dell’impiego della res nella commissione del reato stesso (tra le tante: Sez. 3, n. 1510 del 12/05/1994, Rv. 198181 – 01).