Opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: è un mezzo di impugnazione, come tale soggetto al principio devolutivo e al divieto di reformatio in peius (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 2402/2025, udienza del 9 gennaio 2025, ha affermato che il ricorso promosso ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura di mezzo dì impugnazione e, in quanto tale, è soggetto al principio devolutivo.

Si è infatti affermato che: «pur costituendo l’opposizione ex art. 99 un rimedio straordinario ed atipico, non si può dubitare che esso debba essere catalogato nell’area degli strumenti impugnatori, con i quali – cioè – si fa valere una censura avverso un atto decisorio; con la conseguenza che sono applicabili i principi dell’ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e di divieto di reformatio in peius» (così, in motivazione, Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv. 250134; in senso conforme, Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Rv. 273254).

Tale approdo giurisprudenziale, seguito ad una iniziale oscillazione degli orientamenti della Corte di legittimità, trova la sua ratio, esplicitata nella motivazione delle citate pronunce, nella constatazione che, nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto l’ammissione al diritto alla difesa gratuita, pur non difettando un profilo di carattere patrimoniale, acquista innegabile peso la circostanza che il diritto di cui si discute si riverbera sull’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale.

In tale ambito, quindi, appare razionale e conforme ai principi dell’ordinamento ritenere che, dato il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, debbano trovare applicazione, fin dove è possibile, i principi e le regole dell’ordinamento penale. Si è pertanto affermato il principio per cui è illegittimo il rigetto dell’opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l’opposizione è uno strumento impugnatorio, come tale regolato dai principi dell’ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di reformatio in peius.

Va quindi rilevato, nel caso in esame, che il GIP aveva negato l’ammissione al beneficio sulla base della presumibile sussistenza di proventi illeciti riferibili all’attività di cessione di cocaina desunti dagli stessi atti di indagine attinenti al procedimento al cui interno era stata chiesta l’ammissione medesima. Di contro, il giudice dell’opposizione – a fronte delle contestazioni contenute nei motivi di ricorso – ha fatto riferimento al perfezionamento di due distinti episodi accertati nell’anno 2020 e posti all’origine di due condanne definitive per il reato previsto dall’art.73, T.U. stup., elementi dai quali si sarebbe dovuto desumere un presumibile superamento della soglia di reddito consentita per l’ammissione. Si deve quindi ritenere che il provvedimento reso in opposizione non abbia offerto risposta alle doglianze difensive dedotte con l’atto oppositivo, introducendo una diversa e non consentita motivazione.