La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 36527/2024 ha stabilito che il conferimento dell’incarico al difensore da parte dell’indagato o dell’imputato costituisce un negozio a forma libera, sicché può essere desunto da fatti o da comportamenti univoci e concludenti dell’interessato atti a far ritenere la sussistenza del rapporto fiduciario.
Fattispecie relativa a difensore, nominato dall’indagato in altro procedimento nel cui ambito era stato pochi giorni prima tratto in arresto, che, a seguito di avviso della polizia giudiziaria, aveva partecipato alla perquisizione effettuata ex art. 103, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed aveva poi ricevuto la notifica del decreto di convalida della perquisizione e del conseguente sequestro, venendo infine formalmente officiato dall’indagato qualche mese dopo.
La Suprema Corte ha inteso dare continuità ad un principio risalente ma ancora attuale, come il conferimento dell’incarico al difensore da parte dell’indagato o dell’imputato costituisce un negozio a forma libera del tutto efficace sempre che ne sia garantita la provenienza dell’interessato, da fatti o da comportamenti univoci e concludenti atti a far ritenere sussistente un rapporto fiduciario tra le parti (Sez. 6, n. 3415 del 30/09/1992, Rv. 193134 – 01).
In applicazione di tale principio, in un caso per certi verso assimilabile al presente, è stato affermato che, in tema di formalità per la nomina del difensore, i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all’imputato costituiscono elementi sintomatici dell’esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e colui il quale ha svolto di fatto le funzioni di difensore, in quanto la norma di cui all’art.96 cod. proc. pen. non è una norma inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di una interpretazione ampia ed elastica in “bonam partem”.
Nella specie la Suprema Corte ha a tal fine ritenuto significativa la circostanza che l’imputato, fisicamente non presente in giudizio, fosse stato assistito, nel corso di almeno due anni e durante più fasi procedimentali, da un professionista non ritualmente investito della funzione difensiva la cui opera non era mai stata contestata ed era proseguita con la redazione e la presentazione dell’atto di appello in relazione al quale non era intervenuta alcuna rinunzia da parte dell’imputato) – Sez. 3, n. 22940 del 27/03/2003, Giambruno, Rv. 225528 – 01.
Recentemente, nel solco di tale condivisibili principi, è stato ritenuta valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per “facta concludentia“.
Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la nomina fosse inequivocabilmente desumile dal fatto che nel verbale relativo alla notificazione dell’ordine di carcerazione all’interessato e da questo sottoscritto si dava atto dell’avvenuta comunicazione telefonica dell’arresto ai due difensori di fiducia- Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815 – 02.
