Morte in carcere per assunzione di stupefacenti di un detenuto tossicodipendente: sussiste la responsabilità dell’amministrazione penitenziaria, concorrente con il fatto del danneggiato, per colpa omissiva (Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n. 29826/2024, del 19 novembre 2024, Rv. 672905-01, ha affermato che, in caso di morte in carcere di un detenuto tossicodipendente per assunzione di stupefacenti, sussiste la responsabilità dell’amministrazione penitenziaria, riconducibile a colpa omissiva, per non aver impedito l’ingresso, non consentito ed illecito, della sostanza stupefacente nel carcere.

Il fondamento di tale responsabilità discende dall’art. 1 della L. n. 354 del 1975, il quale prevede la garanzia dei diritti fondamentali a favore della persona detenuta, e negli artt. 2 e 14 del relativo regolamento (d.P.R. n. 230 del 2000), i quali garantiscono la sicurezza nei luoghi di detenzione e individuano gli oggetti che i detenuti possono ricevere e possedere in carcere.

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha confermato la sentenza oggetto di ricorso che aveva ritenuto sussistente la responsabilità, concorrente con il fatto dello stesso danneggiato, dell’amministrazione penitenziaria per il decesso, a seguito di assunzione di cocaina, di un giovane detenuto – dimesso dal SERT appena tre giorni prima dell’ingresso in carcere e già ammesso ad un programma di recupero presso una comunità terapeutica – per non avere sottoposto il ragazzo ad adeguata vigilanza e per il mancato dovuto controllo atto a impedire l’ingresso della droga nell’istituto penitenziario.