Limiti di reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: vanno considerati anche i redditi illeciti da valutare secondo un prudente apprezzamento (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 2402/2025, udienza del 9 gennaio 2025, ha ribadito che, ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di reddito previsti dall’art. 76 del Testo unico sulle spese di giustizia, assumono eventuale rilevanza anche i redditi provenienti da attività illecite, la cui sussistenza – a propria volta – può essere accertata mediante l’utilizzo di presunzioni semplici e quindi comunque munite, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., degli attributi di gravità, precisione e concordanza, purché fondate su concreti elementi di fatto idonei a determinare il superamento di detto limite e di cui il giudice ha il puntuale obbligo di dare conto nella motivazione; principio nell’ambito del quale si inserisce l’ulteriore corollario in forza del quale la sussistenza del dato positivo del superamento del limite non può essere dedotta sulla sola base dei precedenti penali del richiedente (cfr. Sez. 4, n. 53387 del 22/11/2016, Rv. 268688; Sez. 4, n. 44900 del 18/09/2018, Rv. 274271; Sez. 4, n. 13080 del 08/03/2023, Rv. 284366) e né, tanto meno, sulla base di sole condanne non ancora definitive (Sez. 4, n.18591 del 20/02/2013, Rv. 255228; Sez. 4, n. 8532 del 17/02/2022, Rv. 282762).

Specificamente, come rilevato nella pronuncia da ultimo citata, l’utilizzo delle presunzioni attribuisce al giudice un ampio potere discrezionale; difatti, con tale norma il legislatore rimette alla «prudenza» del giudice il compito di risalire da un fatto noto al fatto ignorato, potendosene desumere per il giudicante l’obbligo di argomentare con attenzione il percorso logico seguito.

Nel contesto normativo in cui ci si colloca, il fatto ignoto al quale il giudizio presuntivo deve condurre è il superamento di un limite-soglia reddituale predeterminato in termini monetari dal legislatore.

Risulta, quindi, ineludibile l’indicazione dell’intero percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per giungere, secondo il suo prudente apprezzamento, dall’accertata presenza di precedenti penali per reati contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio (fatto noto) all’accertamento del predetto superamento del limite reddituale (fatto ignorato).

Nel caso in esame, quindi, la motivazione del giudice dell’opposizione va ritenuta complessivamente apodittica; in quanto la stessa, pure enumerando i due precedenti penali e il lucro complessivamente derivante dalla comprovata attività di traffico di stupefacenti (specificamente indicato in € 200,00 quanto al primo episodio, mentre il secondo episodio si riferiva alla sola condotta di detenzione), non ha adeguatamente indicato gli elementi concretamente presuntivi dai quali dedurre la sussistenza dell’effettivo tenore di vita del richiedente e il conseguente superamento del limite-soglia alla luce delle concreta situazione economica del medesimo.