Guida senza patente aggravata dalla recidiva: la fattispecie non è stata depenalizzata (redazione)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 2769/2025, udienza del 14 gennaio 2025, ha ricordato che il reato di guida senza patente, nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016, configurandosi come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo (Sez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882 – 01).

L’art. 1, comma 2, d. Igs. n. 8/2016 cit. ha, infatti, escluso espressamente l’applicabilità dell’intervenuta abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell’intervento di depenalizzazione, esso riguardando solo le violazioni “per le quali è prevista la sola pena della multa e dell’ammenda” (art. 1 comma 1). Il secondo comma della disposizione, peraltro, delimita espressamente l’ambito di applicazione della disciplina del primo, prevedendo che – se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta – la stessa deve ritenersi figura autonoma di reato, esclusa, quindi, dal novero delle fattispecie per le quali opera l’intervento abrogativo, sebbene la disposizione non si applichi ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del citato decreto, per i quali dunque la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della stessa specie (Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, Rv. 268247 – 01; n. 27504 del 26/04/2017, Rv. 270707 – 01).