Udienza predibattimentale: per un giudice a Roma è una vera udienza filtro (Riccardo Radi)

Segnaliamo l’interessante sentenza del Tribunale penale di Roma sezione 4, depositata il 14 gennaio 2025, (allegata alla fine del post) che ha interpretato la locuzione “ragionevole previsione di condanna” in maniera sicuramente innovativa e garantista in ordine alle lacune del materiale probatorio raccolto nella fase delle indagini.

Il giudice nel suo giudizio prognostico ha ritenuto di dover soffermarsi sul contenuto degli atti investigativi presenti nel fascicolo del pubblico ministero e sulle loro lacune che li rendono “fisiologicamente inutilizzabili”.

La vicenda è stata seguita dal collega Michele Piro che preliminarmente ha eccepito la violazione dell’articolo 199 cpp in ordine alle sommarie informazioni rese dal marito dell’imputata non avvertito della facoltà di astensione.

Senza entrare nel merito della questione preliminarmente sollevata, che è leggibile per esteso nella motivazione del provvedimento allegato, ci preme sottolineare un passaggio del giudicante che si sofferma: “ si ritiene che, ai fini del presente giudizio prognostico, quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, non si debba prescindere dal contenuto degli atti investigativi a disposizione, sol perché non direttamente utilizzabili dal giudice dibattimentale e men che meno immaginare la loro possibile trasfusione nel contraddittorio orale in sede dibattimentale.

Ciò, non solo perché la decisione si deve fondare testualmente sugli elementi acquisiti e non quelli ipoteticamente disponibili all’esito dell’eventuale dibattimento, ma anche perché non può escludersi la successiva acquisizione concordata di atti fisiologicamente inutilizzabili ex artt. 493, comma 3 e 555, comma 4 cpp”.

Prosegue il Giudice: “Giova ricordare che il giudizio prognostico a cui è chiamato il Giudice predibattimentale deve formularsi avendo come riferimento il futuro positivo accertamento di tutti gli elementi costitutivi oggettivi o soggettivi della fattispecie in contestazione”.

Un grazie all’Avvocato Michele Piro che ha segnalato la sentenza in esame, unito alla speranza che la visione di cui è espressione si diffonda.

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