Pubblico Ministero iscrive l’avvocato al 335 cpp, ritarda le indagini e arreca un danno alla persona offesa, intercetta un avvocato sull’erroneo presupposto che l’art. 103 cpp non trovi applicazione …: dal massimario delle archiviazioni della Procura Generale presso la Cassazione (Riccardo Radi)

Abbiamo estratto alcune archiviazioni dal massimario, pubblicato dalla Procura generale presso la Cassazione, che riguardano i seguenti casi:

Pubblico ministero iscrive nel registro degli indagati il difensore dell’indagato: condizioni per la sindacabilità in sede disciplinare della “scelta”

Inerzia del pubblico ministero nella fase delle indagini e danni arrecati alla persona offesa

Intercettazioni nei confronti dell’avvocato sull’erroneo presupposto che …

Pubblico ministero che usa espressioni sopra le righe in un atto processuale

Pubblico ministero che dovrebbe astenersi perché il difensore dell’imputato o della parte civile ha avuto in passato un rapporto professionale conflittuale con persone a lui vicine

Prima di leggerle riportiamo la premessa che si legge sul sito della Procura generale presso la cassazione in merito “Ai procedimenti disciplinari a carico di magistrati” :”il procedimento predisciplinare è iscritto a seguito di segnalazione di notizie di possibile rilievo disciplinare: da parte del Ministro della giustizia, ovvero del CSM, dei Consigli Giudiziari, dei dirigenti degli uffici giudiziari, oppure di magistrati e di organi istituzionali o della P.A.; da parte di privati cittadini.
Iscritto procedimento predisciplinare, la relativa trattazione è delegata ad un sostituto procuratore generale e nel corso dello stesso possono essere svolte sommarie indagini preliminari; l’azione deve essere esercitata entro il termine di un anno dalla notizia circostanziata (salvi i casi di sospensione del procedimento previsti dal 
decreto legislativo n. 109 del 2006).

Il procedimento può essere definito con archiviazione, ai sensi dell’art. 16, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 109 del 2006, ovvero con il promovimento dell’azione disciplinare.

Il provvedimento di archiviazione è comunicato al Ministro della giustizia che, qualora dissenta dallo stesso, può esercitare l’azione disciplinare anche direttamente richiedendo al Presidente della Sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione.

Il legislatore ha altresì attribuito al Procuratore generale il potere-dovere di valutare la condotta nel suo complesso, prevedendo che la notizia debba essere archiviata anche se l’illecito risulti integrato, ma la violazione non sia tuttavia di gravità tale da ledere i valori tutelati dalla fattispecie disciplinare.

Vi è dunque, pur nell’ambito dell’obbligatorietà dell’azione (la cui base giuridica, diversamente da quella dell’azione penale, è costituita non da una norma della Costituzione, bensì da una norma di legge ordinaria, che ne ha conseguentemente stabilito gli specifici caratteri), uno spazio valutativo che impone in detta ipotesi l’archiviazione.

Poiché l’area del procedimento, prima dell’esercizio dell’azione, in considerazione della finalità del sistema disciplinare e dell’inesistenza di un interesse dell’esponente tutelabile in tale ambito, è sottoposta al principio di riservatezza  ed è conseguentemente ammissibile dare esclusivamente le notizie indicate nell’ordine di servizio di cui al punto 3, con le modalità in questo stabilite (delle quali si è dunque fornita conoscenza mediante pubblicazione nel presente sito), si è deciso di rendere pubblici i criteri sin qui utilizzati per l’archiviazione, al fine di dare conoscenza delle ragioni delle scelte operate, soprattutto nell’area di confine tra ciò che è tipizzato (e dunque rilevante) da ciò che non lo è, confine non sempre in astratto ben definibile.

Ci si augura così di contemperare le esigenze di trasparenza con i rigorosi limiti consentiti da detto principio.

E’ stato, quindi, elaborato una sorta di massimario dei decreti di archiviazione, che dà conto di alcuni di essi, in particolare di quelli che hanno affermato principi di più generale valenza. Le massime sono depurate dei nomi e dei riferimenti che potrebbero portare alla identificazione dei casi concreti, per rispettare la riservatezza. Esse sono redatte con riguardo alla tripartizione degli illeciti tipici (nell’esercizio delle funzioni; fuori dell’esercizio delle funzioni; conseguenti a reato) ed alle questioni di natura procedimentale.

L’archivio sarà via via aggiornato, dando conto altresì delle decisioni del Ministro, quando diverse da quelle della Procura generale.

I tempi della massimazione rispetteranno in genere quelli attribuiti al Ministro per le sue deliberazioni”.

Pubblico ministero iscrive nel registro degli indagati il difensore dell’indagato: condizioni per la sindacabilità in sede disciplinare della “scelta”

03/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Pubblico ministero – Iscrizione nel registro degli indagati del difensore dell’indagato – Sindacabilità in sede disciplinare – Condizioni.

L’opzione investigativa del Pubblico Ministero di procedere all’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. del nominativo del difensore dell’indagato, costituisce un’attività di valutazione del fatto che può essere apprezzata dal giudice disciplinare quando costituisce conseguenza di comportamenti connotati da scarso impegno, insufficiente ponderazione e limitata diligenza, ovvero sia il risultato di un comportamento del tutto arbitrario, in quanto determinato da dolo o colpa grave.

Inerzia del pubblico ministero nella fase delle indagini e danni arrecati alla persona offesa

11/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI – Scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis – Inerzia del pubblico ministero che abbia arrecato danno alla persona offesa – Condizioni

L’inerzia del pubblico ministero nello svolgimento delle indagini, censurabile soltanto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 109 del 2006 quando arrechi ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, deve ritenersi fatto di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3-bis, d. lgs. n. 109 del 2006, quando l’offesa non sia apprezzabile in termini di gravità, in considerazione della lesione arrecata al bene specifico tutelato dalla fattispecie in valutazione (la regolarità e legittimità del procedimento penale) e quando l’immagine del magistrato non risulti concretamente pregiudicata (non avendo avuto il fatto alcuna eco, né clamore).

Intercettazioni nei confronti dell’avvocato sull’erroneo presupposto che …

01/10/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Intercettazioni nei confronti di avvocato nominato in procedimento amministrativo – Loro utilizzo in altro procedimento penale e rilascio di copie – Violazione degli artt. 103, 269, 270 e 116 c.p.p. – Illecito disciplinare – Configurabilità – Condizioni.

Non costituisce grave violazione degli articoli 103, 269, 270 e 116 c.p.p., ma è il frutto di insindacabile attività interpretativa, la condotta del sostituto Procuratore che disponga una intercettazione dell’utenza telefonica intestata ad un avvocato sull’erroneo presupposto che l’articolo 103 c.p.p. non trovi applicazione nei confronti dei difensori nominati in procedimento amministrativo e poi utilizzi le trascrizioni in altro procedimento penale. Né viola l’articolo 116 c.p.p. il magistrato subentrato nella titolarità del procedimento che autorizzi il rilascio di copie delle intercettazioni dopo che queste abbiano avuto completa discovery nel procedimento in cui furono disposte.

Pubblico ministero che usa espressioni sopra le righe in un atto processuale

12/09/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Pubblico Ministero – Espressioni utilizzate in un atto redatto a sostegno delle proprie determinazioni processuali – Violazione del dovere di correttezza – Condizioni.

Le espressioni utilizzate dal Pubblico Ministero in un atto redatto a sostegno delle proprie determinazioni processuali, possono assumere rilevanza disciplinare soltanto se si risolvano in mere intemperanze verbali del tutto estranee alla finalità della decisione o siano rivelatrici del perseguimento di uno scopo diverso da quello di giustizia.

Pubblico ministero che dovrebbe astenersi perché il difensore dell’imputato o della parte civile ha avuto in passato un rapporto professionale conflittuale con persone a lui vicine

07/06/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Pubblico ministero – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione di cui all’art. 2, lett. c, del d.lgs. n.109 del 2006 – Condizioni.

L’obbligo del pubblico ministero di astenersi per ragioni di grave convenienza sussiste, con riferimento alla trattazione in udienza di procedimenti nei quali il difensore dell’imputato o della parte civile abbia avuto in passato un rapporto professionale conflittuale con persone vicine al magistrato, solo in presenza di situazioni oggettivamente suscettibili di far ipotizzare che la mancata astensione possa essere volta al conseguimento di finalità di carattere personale