L’indebita destinazione di denaro o cose mobili punisce l’ex abuso distrattivo e non interferisce con il peculato (Redazione)

Cassazione del giorno

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 4520 depositata, oggi, 4 febbraio 2025 ha stabilito che l’articolo 314-bis Codice penale, dunque, non interferisce e non costituisce lex mitior rispetto alle condotte di peculato per distrazione, che esulano del tutto dall’ambito applicativo della fattispecie di indebita destinazione.

La suddetta nuova fattispecie, invece, interviene solo sulle condotte di “abuso distrattivo” di fondi pubblici, finora sussunte nell’articolo 323 Cp, cioè quelle consistenti nel “mero mutamento della destinazione di legge denaro o delle cose mobili pubbliche”, pur sempre compatibili con i fini istituzionali dell’ente di appartenenza dell’agente pubblico.

Con l’abrogazione dell’abuso d’ufficio il reato ex articolo 314-bis codice penale sottrae alcune condotte all’irrilevanza penale per evitare contrasti col diritto dell’Unione Europea: si riduce lo spazio per la perseguibilità