La prossima nave per l’Albania dovrà attendere anche la Consulta (Redazione)

Violazione del diritto di difesa, con l’ordinanza numero 4308 depositata il 31 gennaio 2025, la prima sezione penale chiede alla Consulta di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge 187 del 2024 – la stessa che ha trasferito alle Corti di Appello il caso trattenimenti – su due elementi che inciderebbero negativamente sulle garanzie dei migranti:

la norma che obbliga la Cassazione a decidere sul ricorso dei richiedenti asilo «nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti (…) senza intervento dei difensori» e «con contestuale motivazione».

Il dubbio dei giudici è che questo limiti fortemente il diritto di difesa del migrante che si trova privato della libertà, previsto dall’articolo 24 della Costituzione.

Trattenimento amministrativo – Art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, richiamato dall’art. 5-bis d.lgs. n. 142 del 2015 – Rinvio all’art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, legge n. 69 del 2005 – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2 e 117 Cost., in riferimento all’art. 6, par. 1, CEDU – Rilevanza – Non manifesta infondatezza.

Presidente: G. De Marzo

Relatore: F. Casa

Data udienza: 31 January 2025

L’esito in sintesi

La Prima Sezione penale ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, richiamato dall’art. 5-bis d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2 e 117 Cost., quest’ultimo con riferimento all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui, rinviando all’art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che la Corte di cassazione giudichi in conformità al modello procedimentale previsto per il caso di mandato di arresto europeo “consensuale”.