Avvocati offendere gratuitamente colleghi, controparti non è giustificato dal diritto di difendere le proprie ragioni (Redazione)

Un avvocato si lascia andare ad espressioni particolarmente offensive nei propri scritti difensivi e viene sospeso per 9 mesi dalla professione, anche in considerazione della sua pervicacia, in quanto in sede disciplinare rivendicava la bontà del suo operato affermando che “Nessuna parola utilizzata è stata scelta in maniera casuale” e che “ogni espressione è stata soppesata ed impiegata nella consapevolezza del suo significato

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 323/2024 ha stabilito, tra l’altro, che configura violazione dell’art. 52 cdf, definire le controparti “gaglioffi nullafacenti”, “manipolo di cialtroni” e “parassiti sociali”, giacché il diritto di sostenere le proprie ragioni non giustifica l’uso di espressioni esorbitanti e gratuitamente offensive, ispirate da un ardore espositivo che non può essere aderente ai doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi

Nel caso di specie, in sede disciplinare l’avvocato aveva precisato che “Nessuna parola utilizzata è stata scelta in maniera casuale” e che “ogni espressione è stata soppesata ed impiegata nella consapevolezza del suo significato”.

Nella motivazione della sentenza si legge:

Fermo il rigetto come sopra argomentato di tutti i motivi di ricorso, non si ravvisano ragioni che possano giustificare la pure richiesta rivisitazione in melius del trattamento sanzionatorio irrogato, dovendosi di contro rilevare come la determinazione assunta in punto dal CDD, peraltro articolatamente e diffusamente motivata, appaia meritevole di piena condivisione con riguardo tanto alle addotte ragioni di scelta della sanzione disciplinare da irrogarsi, individuata nella sospensione dall’esercizio della professione, quanto al criterio di valutazione seguito nella determinazione della durata della comminata misura interdittiva in mesi nove.

Pare altresì corretto a questo Collegio il giudizio di aggravamento espresso dal CDD rispetto alla sanzione edittale della censura quanto alle plurime violazioni dell’art. 52, n. 1, CDF, commesse non soltanto nei confronti dei colleghi avvocati [AAA], [DDD] e [FFF], ma anche delle controparti (sig. [CCC] e sigg.ri [GGG]) e del Corpo della Guardia di Finanza.

Condotte di rilievo disciplinare cui va ad assommarsi, pur nella doverosa unicità di valutazione complessiva dei comportamenti costituenti illecito deontologico, quella costituita dalla commissione del grave delitto di concorso in bancarotta fraudolenta di cui l’avv. [RICORRENTE] si è reso autore ed è stato giudicato colpevole con espressa esclusione da parte del giudice penale di qualsivoglia attenuante, illecito quest’ultimo di particolare rilevanza sotto il profilo disciplinare per l’indubbio ed oggettivo discredito che ne deriva all’immagine della professione forense”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 323 del 16 settembre 2024