La morte di un detenuto e la fredda applicazione della legge.
Per la giustizia disciplinare l’esposto è da cestinare “con atto di segreteria” perché: “non integra illecito disciplinare la condotta del magistrato di sorveglianza che rigetta ripetutamente le istanze difensive per la concessione di misure alternative al carcere nei confronti di detenuto affetto da gravi patologie, poi deceduto, a fronte dell’assenza di idoneo luogo in cui disporre la detenzione domiciliare, nel caso in cui le istanze siano state tempestivamente esaminate e il detenuto sia stato sottoposto alle idonee terapie in sede ospedaliera”.
C’è poco da scandalizzarsi per la decisione del Procuratore Generale presso la Cassazione, al magistrato di sorveglianza non si può muovere alcun appunto: formalmente nulla da eccepire.
Tempestività nell’esaminare le istanze difensive
Il luogo indicato per la detenzione domiciliare non era idoneo: casa occupata, priva di citofono per i controlli … chissà.
Il detenuto è stato sottoposto alle “idonee terapie in sede ospedaliera”, certo stride la parola idonee con l’esito infausto ma non potendo accedere agli atti, le nostre sono solo congetture.
La morte sicuramente non si sarebbe evitata con la concessione della detenzione domiciliare.
Rimane solo l’amara sensazione della morte in una cella senza una parola di conforto di una persona cara che ti è vicino nell’ultimo istante della vita.
Nella mente mi sovviene la frase di Libero Bovio: “Un giudice senza umanità è un giudice senza giustizia”.
22/07/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI – Magistrato di sorveglianza – Rigetto dell’istanza di misure alternative alla detenzione in carcere nei confronti di detenuto affetto da gravi patologie, poi deceduto – Rilevanza disciplinare – Condizioni. Non integra illecito disciplinare la condotta del magistrato di sorveglianza che rigetta ripetutamente le istanze difensive per la concessione di misure alternative al carcere nei confronti di detenuto affetto da gravi patologie, poi deceduto, a fronte dell’assenza di idoneo luogo in cui disporre la detenzione domiciliare, nel caso in cui le istanze siano state tempestivamente esaminate e il detenuto sia stato sottoposto alle idonee terapie in sede ospedaliera
