Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 2821/2025, udienza del 15 gennaio 2025, ha ricordato che, tra le regole generali sulle impugnazioni previste dall’art. 568 cod. proc. pen., vi è quella del comma 4, secondo la quale “per proporre impugnazione è necessario avervi interesse”, profilo che si concretizza solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.
Costituisce infatti principio consolidato nel sistema processuale penale che la nozione di interesse ad impugnare non possa essere parametrata sul mero concetto di soccombenza, come nelle impugnazioni civili, ma vada piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione pregiudizievole, col conseguimento di un’utilità, rappresentata dalla decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame (Sez. U, n.6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).
