Oggi dalla Cassazione.
La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 4329 depositata il 3 febbraio 2025 ha ricordato che in tema di tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’elemento soggettivo del dolo, in forma diretta o eventuale, dell’amministratore formale, postula almeno la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell’amministratore di fatto, potendosi detto principio applicare, con gli opportuni adattamenti, si è fatto strada anche con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale.
Sulla stessa falsariga la medesima sezione con la sentenza numero 32413/2020 aveva stabilito che in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell’amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell’amministratore di fatto.
Fattispecie relativa ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di fallimento per effetto di operazioni dolose di una società “cartiera“, in cui la prova del dolo dell’amministratore di diritto è stata desunta dalla dichiarata conoscenza della indisponibilità di un magazzino a fronte di un elevato fatturato. (Conf. Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225-01).
