Diritti derivanti da un rapporto contrattuale: rientrano nella fattispecie della bancarotta solo se già presenti nel patrimonio dell’imprenditore fallito (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 2918/2025, udienza del 3 dicembre 2024, ha chiarito che le diverse condotte nelle quali si sviluppa la bancarotta fraudolenta patrimoniale sono (quanto meno quelle di dissimulazione occultamento, distrazione e dissipazione) diverse modalità di aggressione dello stesso bene giuridico, rappresentato dall’interesse dei creditori alla conservazione della consistenza patrimoniale dell’imprenditore, destinata, dall’art. 2740 cod. civ., a garanzia dei debiti contratti; singole modalità di esecuzione alternative e fungibili di un solo reato (Sez. 5, n. 30442 del 22/06/2006), strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento patrimoniale in danno dei creditori); evento in cui si concretizza l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale utilizzato, né la possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate in favore della curatela (Sez. 5, n. 4739 del 23/03/1999).

Ciò che qualifica la condotta sanzionata dall’art. 216, comma 1, n. 1, L. fall., in tutte le sue alternative manifestazioni, è solo il risultato ultimo, la lesione dell’interesse dei creditori alla conservazione dell’integrità patrimoniale conseguente ad un atto di disposizione che abbia determinato una diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo della società fallita. Tutto ciò impone, però che la diminuzione della garanzia sia stata effettiva: la bancarotta patrimoniale distrattiva sanziona il vulnus reale che l’atto determina all’integrità del patrimonio destinato (ai sensi dell’art. 2740 cod. civ.) a garanzia dei creditori. E, quindi, l’accertamento, non condizionato da alcuna presunzione, della previa disponibilità in capo all’imprenditore fallito dei beni mancanti (Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010; conf. Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006).

È pur vero che la distrazione o l’occultamento di diritti derivanti da un rapporto contrattuale rientra nella previsione di cui all’art. 216 L. fall., ma ciò solo ove tali diritti siano già presenti nel patrimonio dell’imprenditore fallito (Sez. 5, n. 12946 del 25/02/2020). Ipotizzare il contrario significherebbe ritenere suscettibile di distrazione la mera aspettativa che in futuro i clienti si rivolgano all’azienda in forza dei rapporti intrattenuti in passato con la stessa.

Né può ritenersi che tali condotte si risolvano in una distrazione dell’avviamento commerciale dell’azienda, in sé (inteso come capacità di profitto di un’attività produttiva: Cass. civ. 2 agosto 1995, n. 8470) non suscettibile di distrazione se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento (Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, dep. 2018; Sez. 5, n. 26542 del 19/3/2014; Sez. 5, n. 9813 del 8/3/2006).

Ciò, però, non significa ritenere lecita una condotta di “sviamento” delle assegnazioni dei lavori.

L’acquisizione di un vantaggio competitivo ingiusto (ottenuto svuotando consapevolmente l’organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative), infatti, rappresenta pur sempre una condotta non conforme allo statuto di correttezza professionale fra imprenditori, che, pur non integrando gli estremi della bancarotta distrattiva (non avendo per oggetto poste attive già presenti nel patrimonio dell’imprenditore), potrà assumere i caratteri dell’illecito civile (ai sensi dell’art.2598 n.3 cod. civ.), se idoneo a danneggiare l’altrui azienda (Cass. civ., n. 94 del 04/01/2017), o penale, laddove qualificabile come atto di disposizione patrimoniale eventualmente rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 2634 cod. civ. (Sez. 5, n. 3817/13 del 11/12/2012) o secondo lo schema dell’art. 223, n. 2, I. fall., non quale bancarotta distrattiva, bensì in termini di bancarotta impropria da operazioni dolose (Sez. 5, n. 9813 del 08/03/2006; Sez. 5, n. 6992 del 08/04/1988).

Se, infatti, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito (con conseguente lesione dell’interesse dei creditori alla conservazione dell’integrità patrimoniale), il reato di cui al n. 2 dell’art. 223 I. fall. è integrato da una condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge ed è strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non da una singola condotta, ma da un fatto di maggiore complessità, integrato da una pluralità di atti funzionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed eziologicamente idonei alla causazione del fallimento (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071; Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016).

Non rileva, né è sempre immediatamente percepibile, il compimento di una singola azione dannosa, ma solo, appunto, una pluralità di atti (astrattamente legittimi nella loro dimensione individuale), tra loro funzionalmente concatenati. Ed è solo dalla valutazione sistematica di questi atti che è possibile cogliere la causa concreta dell’operazione posta in essere e, con essa, il pregiudizio subito dalla società: un’operazione che, concretizzandosi in un abuso o in un’infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini l’astratta prevedibilità della decozione (Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015; Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014).