Ne bis in idem convenzionale: spetta alla parte che denuncia la violazione provare l’assenza di connessione sostanziale e temporale tra il procedimento penale e quello amministrativo e la definitività della sanzione amministrativa (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 41720/2024, udienza del 4 luglio 2024, ha affermato che è onere della parte che lamenti la violazione del divieto di “bis in idem” convenzionale, in ragione dell’avvenuta irrogazione di una sanzione formalmente amministrativa ma di natura sostanzialmente penale per un fatto corrispondente, sul piano storico-naturalistico, a quello oggetto di sanzione penale, dedurre l’assenza di connessione sostanziale e temporale tra i diversi procedimenti e provare la definitività della sanzione amministrativa, non essendo sufficiente l’allegazione della sua sola irrogazione e della convergenza delle due sanzioni sulla medesima violazione.

Il collegio di legittimità ha ribadito il principio di diritto secondo il quale non sussiste violazione del divieto di “bis in idem” convenzionale nel caso in cui, nei confronti di un soggetto cui sia già stata irrogata una sanzione amministrativa, sia emessa condanna per lo stesso fatto storico, quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale per cui le sanzioni siano parte di un unico sistema, a condizione che, in tal caso, sia comunque garantito un meccanismo compensativo che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima, onde evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata (Sez. 3, n. 2245 del 15/10/2021, dep. 2022; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31507 del 15/04/2021; Sez. 2, n. 5048 del 09/12/2020; Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018; Sez. 4, n. 12267 del 13/02/2018; Sez. 3, n. 6993 del 22/09/2017, dep. 2018).

Ha anche rilevato che è preclusa la deducibilità della violazione del divieto di “bis in idem” in conseguenza della irrogazione, per un fatto corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione formalmente amministrativa, ma della quale venga riconosciuta la natura “sostanzialmente penale” secondo l’interpretazione data dalle decisioni emessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle cause “Grande Stevens e altri c. Italia” del 4 marzo 2014, e “Nykanen c. Finlandia” del 20 maggio 2014, quando manchi qualsiasi prova della definitività della irrogazione della sanzione amministrativa medesima (Sez. 3, n. 48591 del 26/04/2016; Sez. 3, n. 19334 del 11/02/2015; Sez. 3, n. 47300 del 30/11/2021; Sez. 3, n. 26523 del 24/06/2020.

Sull’argomento è intervenuta anche la Consulta che, con sentenza n. 149 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-bis della medesima legge.

Afferma la Corte costituzionale che il diritto al ne bis in idem trova riconoscimento, a livello interno, negli artt. 24 e 111 Cost. e, a livello internazionale, negli artt. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU e 50 CDFUE, spiegando che la garanzia convenzionale del ne bis in idem mira a tutelare l’imputato non solo contro la prospettiva dell’inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, a prescindere dall’esito del primo. La ratio primaria della garanzia – declinata quale diritto fondamentale della persona – è dunque quella di evitare l’ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata. Il ne bis in idem non si oppone, invece, alla possibilità che l’imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto (pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità della pena, fondata sugli artt. 3 e 27 Cost. e sull’art. 49, par. 3, CDFUE.

Nulla di tutto questo risulta essere stato dedotto nel caso di specie posto che il ricorrente, nemmeno in sede di appello, ha mai lamentato l’assenza di connessione sostanziale e temporale tra i due procedimenti (quello amministrativo e quello penale), connessione positivamente affermata dalla Corte di appello, né la definitività della sanzione amministrativa, non essendo sufficiente la allegazione della sua mera irrogazione in assenza della prova della sua definitività.

Ciò che in definitiva il ricorrente lamenta è il mero fatto storico della convergenza sulla medesima violazione della sanzione amministrativa e di quella penale, circostanza – di per sé – tutt’altro che illegittima ed anzi oggi positivamente prevista e regolata dal legislatore nazionale in termini sostanzialmente adesivi ai principi indicati al § 4.1 che precede (art. 21-ter d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. m, n. 4, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87).