La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 2799/2025 ha chiarito cosa deve intendersi per condotta dolosa e colposa grave nell’ambito del giudizio di ingiusta detenzione e che la condotta, dolosa o colposa, può poi essere anteriore o posteriore al fatto, processuale o extraprocessuale, ma deve pur sempre essere collegata causalmente alla produzione dell’evento costitutivo del diritto, cioè dell’emissione del provvedimento coercitivo.
Nel caso esaminato, la corte di merito ha negato per due volte la riparazione per ingiusta detenzione ed ora ci sarà un terzo giudizio dopo l’annullamento a seguito della sentenza sopra richiamata.
La cassazione, nella sentenza esaminata, evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito in plurime occasioni che è dolosa non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’ id quod plerumque accidit, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.
E’ colposa, invece, la condotta che, pur tesa ad altri risultati, determini, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
La condotta, dolosa o colposa, può poi essere anteriore o posteriore al fatto, processuale o extraprocessuale, ma deve pur sempre essere collegata causalmente alla produzione dell’evento costitutivo del diritto, cioè dell’emissione del provvedimento coercitivo (si vedano in particolare le seguenti sentenze a Sezioni Unite, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636- 01 e 203637-01; idem, Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Arnbrosio, Rv. 247664-01; Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).
La sentenza rescindente ha puntualmente osservato che non è possibile negare la riparazione sulla base di condotte del ricorrente, anche illecite, che non siano state poste a base della misura cautelare o del suo mantenimento, senza spiegare la rilevanza “sinergica” di queste nel creare l’apparenza dei presupposti della misura custodiale che abbiano indotto in errore l’autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 14000 del 15/01/2014, Franco, Rv. 259151-01; Sez. 4, n. 43457 del 29/09/2015, Singh, Rv. 264680 – 01).
In altri termini, è pur sempre necessario che il giudice della riparazione effettui uno specifico raffronto tra la condotta dell’indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell’ordinanza che ha disposto la misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 – 01).
Nel caso in esame, continua a essere carente, come detto, la motivazione sull’incidenza causale della condotta dolosa o gravemente colposa del ricorrente in termini di creazione dell’apparenza dell’esistenza dei presupposti della misura custodiale o del suo mantenimento.
S’impone, pertanto, un secondo annullamento con rinvio perché la Corte territoriale verifichi l’idoneità delle dichiarazioni palesemente reticenti (o in parte mendaci) rese dal ricorrente a influire sull’emissione della misura, e soprattutto del suo mantenimento, in presenza di dichiarazioni difensive che si sono rivelate nel corso del processo decisive ai fini dell’assoluzione.
