“Fiscalizzazione” degli abusi edilizi: applicabile solo per le opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 40565/2024, udienza del 3 ottobre 2024, ha chiarito che, in tema di reati edilizi, la procedura di cd. “fiscalizzazione” dell’abuso, disciplinata dall’art. 34, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, trova applicazione con riguardo alle sole opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire.

Tali opere, infatti, non potendo essere demolite senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, sono tollerate nello stato in cui si trovano in funzione della sola conservazione di quest’ultima.

La fiscalizzazione non è invece applicabile alle nuove unità abitative, implicanti aumento volumetrico e di superficie.

Si riporta per comodità dei lettori il testo vigente dell’art. 34, d.P.R. n. 380/2001, rubricato “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”.

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività”.