Corte europea dei diritti umani: “la prolungata inerzia dello Stato italiano sullo scarico generalizzato ha messo a rischio la vita dei residenti della Terra dei Fuochi” (redazione)

Oggi, 30 gennaio 2025, la Prima sezione della Corte europea dei diritti umani ha pubblicato la propria decisione nel caso Cannavacciuolo ed altri c. Italia nella controversia che ha riguardato la Terra dei Fuochi in Campania (ricorsi nn. 51567/14 ed altri tre).

Sono allegati alla fine del post la decisione stessa ed il comunicato stampa rilasciato dalla cancelleria della Corte (entrambi in lingua inglese).

Segue la traduzione in italiano a nostra cura del comunicato stampa.

Nella sentenza odierna della Camera nel caso di Cannavacciuolo e altri contro Italia (ricorsi n. 51567/14 e altri tre) la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito, all’unanimità, che vi era stata:

una violazione dell’articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il caso riguardava lo scarico, l’interramento o la combustione di rifiuti in terreni privati, spesso effettuati da gruppi criminali organizzati, nelle parti della regione Campania note come Terra dei Fuochi, dove vivono circa 2,9 milioni di persone. Nella zona erano stati registrati tassi crescenti di cancro e inquinamento delle falde acquifere.

La Corte ha rilevato in particolare che lo Stato italiano non aveva gestito una situazione così grave con la diligenza e la rapidità richieste, nonostante fosse a conoscenza del problema da molti anni, in particolare nel valutare il problema, impedirne il proseguimento e comunicarlo al pubblico interessato.

La Corte ha ritenuto, all’unanimità, ai sensi dell’articolo 46 (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze), che l’Italia fosse tenuta ad elaborare una strategia globale per affrontare la situazione della Terra dei Fuochi, istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente e creare una piattaforma di informazione pubblica. Il termine per questo è di due anni, durante i quali le 36 domande correlate pendenti da circa 4.700 ricorrenti saranno rinviate.

Una sintesi giuridica di questo caso sarà disponibile nel database HUDOC della Corte.

Fatti principali

I ricorrenti sono 41 cittadini italiani, residenti nelle province di Caserta e Napoli in Campania (Italia), e cinque organizzazioni con sede in Campania.  [Il termine] Terra dei Fuochi si riferisce a un’area di 90 comuni in Campania con una popolazione di circa 2,9 milioni. Descrive gli effetti dello scarico illegale, dell’interramento e/o dell’abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, speciali e urbani su terreni privati, spesso combinati con la loro combustione, che avevano avuto luogo lì. I ricorrenti hanno tutti affermato di aver sofferto direttamente o indirettamente gli effetti dello smaltimento illegale di rifiuti e che questo problema era noto alle autorità da un periodo significativo.

Secondo le ultime informazioni, sono state istituite in totale sette commissioni parlamentari d’inchiesta sull’illegalità della gestione dei rifiuti. Le loro conclusioni includevano quanto segue:

C’erano molteplici discariche abusive nelle province di Caserta e Napoli, in particolare nelle campagne attorno ad Aversa e sul litorale domizio-flegreo. Lo smaltimento illegale dei rifiuti era controllato da gruppi criminali organizzati. Quantità considerevoli di rifiuti erano state trasportate da tutta Italia. Il problema era noto alle autorità fin dal 1988.

Un metodo di smaltimento era lo scarico e l’interramento dei rifiuti in discariche abusive, che erano spesso cave, corsi d’acqua o grandi fosse che a volte venivano scavate su terreni agricoli e poi ricoperte, con il terreno che continuava a essere utilizzato per l’agricoltura in seguito. È stato notato che, quando i rifiuti non venivano scaricati, a volte venivano mescolati ad altre sostanze per essere utilizzati, ad esempio, come materiale da costruzione o come compost, con impatti negativi sulle falde acquifere. Per quanto riguarda lo smaltimento delle auto, un rapporto ha osservato a Marcianise e Castelvolturno “vere e proprie montagne di pneumatici per auto [che vanno] in fumo”.

La campagna a nord di Napoli era diventata “un ricettacolo di rifiuti di ogni genere”. Un resoconto faceva riferimento alla Campania come “la pattumiera d’Italia”. Un altro affermava che si trattava di un “disastro ambientale … paragonabile solo alla diffusione della peste nel diciassettesimo secolo”.

La contaminazione da diossina aveva causato l’inquinamento di un’area considerevole. In alcune aree, come nei pressi di Villa Literno, era stata osservata una concentrazione eccezionale di metalli pesanti. Si era verificato un “avvelenamento persistente” del suolo.

Tra le altre scoperte riguardanti la salute, è stato notato che i tassi di cancro erano notevolmente aumentati nell’area. Rapporti italiani e internazionali, come quelli di The Lancet Oncology, Epidemiologia & Prevenzione, del Senato italiano e dell’Organizzazione mondiale della sanità, hanno confermato risultati sanitari al di fuori della norma italiana nell’area.

Le commissioni parlamentari hanno evidenziato le questioni legali relative alla gestione dell’inquinamento, tra cui la deterrenza “praticamente inesistente”, la mancanza di “fermezza necessaria” nella risposta dello Stato, la quasi impossibilità di ottenere condanne per reati ambientali e, tra le altre cose, i brevi periodi di prescrizione. Sono stati critici nei confronti dei piani di bonifica e dei lunghi ritardi nell’intraprendere azioni.

Reclami, procedura e composizione della Corte

Invocando gli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), i ricorrenti lamentavano, in particolare, che le autorità italiane erano consapevoli ma non avevano adottato misure per proteggerli dallo scarico illegale, dall’interramento e dalla combustione di rifiuti pericolosi nelle loro aree; e che le autorità non avevano fornito loro informazioni a tale riguardo.

Hanno inoltre invocato l’articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo). Mario Cannavacciuolo ha inoltre presentato reclamo ai sensi dell’aspetto procedurale dell’articolo 2.

Le istanze sono state depositate presso la Corte europea dei diritti dell’uomo in varie date tra il 28 aprile 2014 e il 15 aprile 2015.

ClientEarth, MacroCrimes, Forum for Human Rights and Social Justice della Newcastle University, Newcastle Environmental Regulation Research Group della Newcastle University, Let’s Do It! Italy e Legambiente (in un’unica memoria); il professor M. Carducci e il signor V. Lorubbio (Centro di Ricerca Euro Americano sulle Politiche Costituzionali – CEDEUAM); il professor F. Bianchi (Pisa Institute of Clinical Physiology); e il signor G. D’Alisa (University of Coimbra) e il professor M. Armiero (KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma) sono stati autorizzati a presentare memorie come terzi.

La sentenza è stata emessa da una Camera di sette giudici, così composta:

Ivana Jelić (Montenegro), Presidente,

Alena Poláčková (Slovacchia),

Georgios A. Serghides (Cipro),

Tim Eicke (Regno Unito),

Erik Wennerström (Svezia),

Raffaele Sabato (Italia),

Frédéric Krenc (Belgio),

e anche Ilse Freiwirth, Cancelliere.

Decisione della Corte

La Corte ha respinto, con 6 voti contro 1, le domande delle associazioni ricorrenti in quanto non erano vittime dell’inquinamento della Terra dei Fuochi ai sensi degli articoli 2 e 8 (incompatibile ratione personae con la Convenzione).

Molti dei ricorrenti individuali non risiedevano nei comuni interessati ufficialmente elencati, quindi la Corte ha respinto le loro domande (incompatibile ratione personae). Per quanto riguarda alcune delle altre domande, sono state dichiarate inammissibili per non aver rispettato il termine di sei mesi allora previsto per presentare un ricorso alla Corte.

Articoli 2 e 8

Affermando che vi fosse un rischio per la vita “sufficientemente grave, genuino e accertabile”, che poteva essere qualificato come “imminente”, la Corte ha ritenuto che questo caso rientrasse nell’ambito dell’articolo 2. In linea con un “approccio precauzionale” e con il lasso di tempo in cui il problema dell’inquinamento era noto, la Corte ha ritenuto che lo Stato non poteva fare affidamento sul fatto che gli effetti precisi che l’inquinamento avrebbe potuto avere sulla salute di un particolare richiedente non potessero essere accertati per sottrarsi al suo dovere di protezione nei confronti dei restanti richiedenti.

Diversi doveri erano ricaduti sullo Stato a seguito di questa crisi:

La Corte ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti di una risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle autorità nell’affrontare la situazione di Terra dei Fuochi. I progressi erano stati lenti nella valutazione dell’impatto dell’inquinamento quando era stata necessaria una spedizione. Ha rilevato un problema generalizzato di coordinamento e attribuzione di responsabilità in Campania per quanto riguarda la decontaminazione. Era impossibile avere un’idea generale di dove fosse ancora da decontaminare.

Il Governo ha affermato che erano state intraprese numerose azioni per indagare sugli impatti sulla salute dell’inquinamento, come il rafforzamento dello screening del cancro. Tuttavia, la maggior parte di queste misure era stata intrapresa solo dopo il 2013. Alla luce dei ritardi che caratterizzavano la risposta delle autorità, queste non avevano agito con la diligenza richiesta nelle loro indagini sull’impatto sulla salute dell’inquinamento di Terra dei Fuochi.

Il Governo ha fornito solo sette esempi di condanne presumibilmente correlate per reati ambientali. Data la lunga durata della crisi, è stato impossibile per la Corte ottenere una panoramica solo da quelle osservazioni. Non è stata quindi convinta che lo Stato avesse intrapreso le necessarie azioni di giustizia penale per combattere lo smaltimento illegale di rifiuti nell’area di Terra dei Fuochi.

La Corte ha aggiunto che le autorità italiane sembravano essere state piuttosto lente nell’affrontare le carenze sistematiche che colpiscono il sistema di gestione dei rifiuti in Campania.

Date l’entità, la complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, al fine di informare il pubblico in modo proattivo sui potenziali o effettivi rischi per la salute e sulle azioni intraprese per gestire tali rischi. Ciò non è stato fatto. In effetti, alcune delle informazioni erano state coperte per periodi considerevoli dal segreto di Stato. Nel complesso, la Corte ha ritenuto che le autorità italiane non avevano affrontato il problema della Terra dei Fuochi con la diligenza giustificata dalla gravità della situazione. Lo Stato italiano non aveva fatto tutto ciò che gli era richiesto per proteggere la vita dei ricorrenti.

Poiché gli argomenti sollevati ai sensi dell’articolo 8 erano gli stessi di quelli già decisi ai sensi dell’articolo 2, la Corte ha ritenuto che non fosse necessario esaminare separatamente tale ricorso.

Altri articoli

La Corte ha ritenuto di aver esaminato le principali questioni giuridiche sollevate nei presenti ricorsi e che non era necessario pronunciarsi separatamente ai sensi dell’articolo 13 e dell’articolo 2 (aspetto procedurale).

Articolo 46 (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze)

Ai sensi dell’articolo 46, la Corte, tenendo conto della natura persistente del problema e delle carenze sistemiche che hanno caratterizzato la risposta dello Stato, unite al gran numero di persone che ha colpito ed è in grado di colpire, e all’urgente necessità di garantire loro un risarcimento rapido e appropriato, ha ritenuto opportuno applicare la procedura della sentenza pilota nel presente caso. La Corte ha indicato che l’Italia doveva elaborare una strategia completa che riunisse le misure esistenti o previste per affrontare il problema della Terra dei Fuochi; doveva istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente, comprendente membri liberi da qualsiasi affiliazione istituzionale con le autorità statali; e doveva istituire un’unica piattaforma di informazione pubblica che riunisse tutte le informazioni pertinenti relative al problema della Terra dei Fuochi. Le misure di cui sopra dovevano essere attuate entro un termine di due anni dal momento in cui la sentenza attuale è diventata definitiva.

Equa soddisfazione (Articolo 41)

La Corte ha riservato la pronuncia sul danno non patrimoniale per un periodo non superiore a due anni dopo che la presente sentenza fosse divenuta definitiva. La Corte ha ritenuto che l’Italia avrebbe dovuto pagare ai ricorrenti gli importi stabiliti nella sentenza per quanto riguarda le spese e i costi.

Opinioni separate

Il giudice Krenc ha espresso un’opinione concorrente. Il giudice Serghides ha espresso un’opinione in parte concorrente e in parte dissenziente. Sono allegati alla sentenza.