“Caso Almasri”: l’ordinanza di scarcerazione della Corte di appello di Roma (Vincenzo Giglio)

Sulla rivista giuridica online Sistema Penale, a firma di M. Caianiello e C. Meloni, è stato pubblicato il 24 gennaio 2025 (e aggiornato il giorno successivo) “Caso Almasri: una discutibile interpretazione della legge di cooperazione dell’Italia con la CPI ha portato alla scarcerazione del primo ricercato arrestato sul suolo europeo nell’ambito delle indagini in Libia” (consultabile a questo link).

Allo scritto sono allegati tre documenti: l’ordinanza della quarta sezione penale della Corte di appello di Roma, oggetto del commento, il mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale (CPI) nei confronti di Almasri e l’allegato a tale mandato (questi ultimi due in lingua inglese).

I suddetti documenti, scaricati dalla fonte appena precisata, sono allegati alla fine di questo post.

Si rimanda alla lettura dello scritto citato per l’esposizione delle ragioni critiche verso l’ordinanza della Corte capitolina.

Data la natura puramente informativa di questo post, ci si limita ad elencare i punti cruciali, in fatto e in diritto, del percorso argomentativo del provvedimento in esame.

Laddove ritenuto utile, si attingerà testualmente alla motivazione dell’ordinanza, evidenziando tra virgolette i passaggi interessati.

La divisione in paragrafi è di chi scrive.

In fatto

Il 18 gennaio 2025 la CPI ha emesso un mandato di arresto a carico di NAJEEM Osema Almasri Habish, accusato dei reati di crimini contro l’umanità e di crimini di guerra, che avrebbe commesso in una prigione libica a partire dal 2011.

Il 19 gennaio 2025 la DIGOS della Questura di Torino ha comunicato alla Corte di appello di Roma di avere sottoposto ad arresto provvisorio il ricercato, specificando di essersi rivolta a tale ufficio giudiziario ai sensi degli artt. 11 (Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna)della Legge 237/2012 e 59 (Procedura di arresto nello Stato di detenzione preventiva)della Legge 232/1999.

Sempre il 19 gennaio 2025 la predetta DIGOS ha inoltrato la medesima comunicazione al Ministero della Giustizia.

Il 21 gennaio 2025, di seguito alla comunicazione in esame, sono pervenute alla Corte la richiesta del Procuratore generale presso la Corte medesima e le istanze difensive.

Entrambe le parti hanno chiesto al collegio d’appello di dichiarare l’irritualità dell’arresto in quanto non preceduto dalle interlocuzioni con il Ministro della Giustizia, titolare dei rapporti con la Corte Penale, il quale, benché specificamente interpellato dalla Procura generale il 20 gennaio 2025, a stretto ridosso della comunicazione della DIGOS, non ha fatto pervenire alcuna richiesta in merito.

Hanno chiesto conseguentemente di rilevare l’assenza delle condizioni per la convalida dell’arresto e l’immediata scarcerazione del prevenuto.

In diritto

…Affermazione della competenza a provvedere

La Corte si è ritenuta competente, ai sensi degli artt. 4 e 15 della Legge 237/2012.

…Inappropriatezza della procedura seguita dalla DIGOS

Pur a fronte della correttezza del richiamo normativo (art. 11), la procedura in concreto attuata dagli operanti è stata, invece, quella prevista per le procedure estradizionali dall’art. 716 c.p.p., che prevede la possibilità dell’arresto d’iniziativa da parte della polizia giudiziaria dei soggetti attinti da mandati di arresto internazionale a fini estradizionali.

Diversamente la Legge 237/2012 (con la quale è stato recepito nel nostro ordinamento lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale di cui alla L.232/1999) non prevede tale possibilità per l’Autorità di polizia giudiziaria ma prescrive una procedura analiticamente scandita dall’art. 11 per i casi in cui la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale sia già pervenuta e dall’art. 14 per i casi in cui tale richiesta non sia ancora pervenuta, ma la Corte p.i. faccia richiesta di Applicazione provvisoria della misura cautelare. Anche in quest’ultimo caso, la procedura da applicare è comunque quella di cui all’art. 11, che non prevede alcun intervento d’iniziativa della polizia giudiziaria”.

…Indispensabilità della previa interlocuzione tra Ministro della Giustizia e Procura generale presso la Corte di appello

Ciò posto, sembra appena il caso di osservare che la procedura applicativa della misura cautelare prevista dalla predetta normativa speciale, prescrive una prodromica e irrinunciabile

interlocuzione tra il Ministro della Giustizia e la procura generale presso la corte d’appello di Roma (competenza espressamente individuata dalla norma stessa), in ossequio al principio sancito nell’art. 2, comma 1, della stessa Legge 237/2012, secondo il quale “I rapporti tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della Giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito.”

Dalle considerazioni sopra svolte si evince agevolmente che, nella fattispecie è stata, invece, eseguita la procedura “d’iniziativa” della polizia giudiziaria, prevista dall’art. 716 c.p.p. ma non dalla normativa prevista nella fattispecie. È vero che il richiamo effettuato dall’art. 3 della L. 237/2012 alla applicabilità – “ove non diversamente disposto dalla presente legge e dallo statuto” – delle norme contenute nel libro undicesimo, titoli 11, III e IV del c.p.p. consente di ritenere la procedura di consegna su mandato della Corte penale internazionale sistematicamente inquadrabile tra quelle estradizionali previste dal titolo TI, ma la applicazione delle norme richiamate dal predetto art. 3 della legge è possibile soltanto laddove la legge stessa non abbia provveduto sul punto. Orbene, in punto di applicazione della misura cautelare, la Legge 237/2012 – in applicazione dello Statuto istitutivo della C.p.i. di cui alla L. 232/1999 – ha prescritto analiticamente il relativo procedimento, in cui non v’è una previsione attinente alla possibilità di intervento “di iniziativa” della polizia giudiziaria, dovendo tale procedimento irrinunciabilmente passare dalla:

1. Ricezione degli atti da parte del Ministro della Giustizia, “al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito” (art. 2, comma 1);

2. Trasmissione degli atti dal Ministro della Giustizia alla procura generale presso la corte d’appello di Roma (“il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma, ricevutigli atti, …OMISSIS) art. 11, comma 1;

3. Richiesta del procuratore generale alla corte d’appello, per l’applicazione della misura cautelare (“OMISSIS ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d’appello l’applicazione de/la misura della custodia cautelare”) art. 11, comma 1”.

…Effetti prodotti dalla mancata interlocuzione tra Ministero della Giustizia e Procura generale

Tali circostanze precludono la possibilità di ritenere applicabile nella fattispecie il disposto di cui all’art. 716 c.p.p. che costituisce un sostanziale diverso intervento non inserito dal legislatore nella procedura in questione ed al quale, per tale ragione, non può farsi riferimento attraverso il richiamo dell’art. 3 sopra detto. Poiché la procedura di applicazione della misura cautelare è stata dalla Legge 237/2012, come detto, specificamente scandita in tutti i suoi passaggi, deve inequivocamente accedersi al principio secondo cui Ubi lex voluit dixit, in virtù del quale l’arresto d’iniziativa della polizia giudiziaria nella procedura di consegna su mandato della Corte p.i. deve ritenersi escluso in quanto non espressamente previsto dalla normativa speciale che, come detto, ha specificamente previsto ogni adempimento relativo alla compressione dello status libertatis della persona; ciò anche in considerazione dell’evidente spessore che una tale previsione (art. 716 c.p.p.) avrebbe nel procedimento in relazione al principio costituzionale di cui all’art. 13, comma 3, della Carta”.

…Dispositivo

Vista la Legge 237/2012;

Vista la Legge 232/1999;

Sulla conforme richiesta del Procuratore Generale

In accoglimento delle istanze difensive

DICHIARA

Non luogo a provvedere sull’arresto di cui al verbale in atti effettuato da personale di polizia giudiziaria, in quanto irrituale poiché non previsto dalla legge

In assenza di richiesta di applicazione di misura cautelare da parte del Procuratore Generale per mancata trasmissione degli atti della Corte penale internazionale di competenza ministeriale

ORDINA

L’immediata scarcerazione di NAJEEM Osema Almasri Habish come sopra generalizzato, se non detenuto per causa diversa dal mandato in epigrafe indicato e la restituzione all’avente diritto dei beni oggetto di sequestro a fini estradizionali di cui al verbale in atti, salvo che essi siano compendio di provvedimento di sequestro di altra A.G. procedente.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma 21.1.2025”.