La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 3875 depositata il 30 gennaio 2025 ha stabilito che è configurabile lo stalking nel caso di corteggiamento pressante nei confronti di una donna, già impegnata, (così scrivono gli Ermellini e noi ci chiediamo perché se la donna non fosse “già impegnata” cambierebbe qualcosa?) che si manifesti con avances anche non minatorie che però per la loro durata nel tempo, frequenza e anche per il tenore dei messaggi procurino uno stato di ansia o di paura che consiste in un profondo turbamento con effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.
Ricordiamo, il precedente della medesima sezione 5 sentenza numero 45453/2015 che, sempre in riferimento, al delitto di atti persecutori ha ricordato che si configura nel caso in cui la vittima, per le reiterate molestie subite, manifesti un perdurante e grave stato d’ansia e sia costretta a modificare le proprie abitudini di vita.
Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto il reato, escludendo che potesse configurarsi un mero “pressante corteggiamento” penalmente irrilevante, in presenza di ripetuti atti molesti, costituiti, tra l’altro, dal seguire la vittima – vicina di casa dell’imputato e amica della figlia di quest’ultimo – in luoghi pubblici, avvicinarla e indirizzarle frasi d’amore.
