La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 3892 depositata il 30 gennaio 2025 ha stabilito che, la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare adottata dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 384 bis, comma 2-bis, introdotto dalla Legge Roccella, costituisce un provvedimento di natura giudiziaria e che il giudice della convalida, è tenuto a compiere, in esito al contraddittorio delle parti e sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’udienza di convalida, una verifica sostanziale sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sul pericolo di reiterazione di condotte che pongano in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa.
La Suprema Corte ha sottolineato che al pari di quanto accade per la misura del fermo di indiziato di delitto disposta dal pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 384 cpp, anche la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare di cui all’articolo 384-bis, comma 2-bis, c.p.p., costituisce esercizio di un potere che trova la sua fonte nella legge e che da questa è precisamente regolata quanto agli elementi costitutivi, permettendo l’adozione di un provvedimento giudiziario che – a differenza di quanto accade per l’iniziativa della polizia giudiziaria, legata ad altri presupposti – deve corrispondere alla logica del “modello legale” tassativamente disciplinato dalla legge nella forma e nei suoi contenuti.
Essendo, quindi, necessario un riscontro richiesto anche in ordine alla gravità degli indizi, non è dubbio che, in sede di udienza di convalida di quella misura, gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari devono costituire oggetto di una adeguata valutazione da parte del giudice separata rispetto a quella eseguita dal pubblico ministero: verifica che, dunque, il giudice deve esprimere al termine dell’udienza di convalida e, dunque, dopo aver sentito le giustificazioni dell’indagato.
Ne consegue che è erroneo l’assunto secondo cui, sia pure ai limitati fini della pronuncia sulla richiesta di convalida, il giudice debba utilizzare soltanto gli elementi acquisiti al momento della richiesta del pubblico ministero.
Va dunque, affermato che la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare adottata dal pubblico ministero costituisce un provvedimento di natura giudiziaria.
