Patrocinio infedele: non è configurabile se non c’è un nocumento agli interessi della parte (Riccardo Radi)

Non bastano le violazioni dei doveri professionali, da parte dell’avvocato, per configurare il patrocinio infedele.

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 3431 depositata il 28 gennaio 2025 ha ricordato che il reato di patrocinio infedele di cui all’articolo 380 Cp non è integrato dalla sola violazione dei doveri professionali, occorrendo anche la verificazione di un nocumento agli interessi della parte, che può essere costituito dal mancato conseguimento di risultati favorevoli, ovvero da situazioni processuali pregiudizievoli, ancorché verificatesi in una fase intermedia del procedimento, che ne ritardino o impediscano la prosecuzione; detto nocumento agli interessi della parte, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l’evento del reato, inteso non necessariamente in senso civilistico quale danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici, anche solo di ordine morale, che avrebbero potuto conseguire al corretto e leale esercizio del patrocinio legale.

La Suprema Corte ha richiamato il precedente della medesima sezione sentenza numero 8617/2020 che ha, innanzitutto, ribadito che il delitto di cui all’art. 380, comma primo, cod. pen. è un reato che richiede per il suo perfezionamento, in primo luogo, una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doversi professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita ed, in secondo luogo, un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest’ultimo.

Pertanto, poiché l’evento del reato di patrocinio infedele va identificato con il nocumento arrecato al patrocinato, è da questa data che il reato può ritenersi consumato ed è quindi da questo momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione (vedi, Sez. 2, 14/02/2019, Rv. 275383).

In merito alla nozione di nocumento, è già stato osservato da parte della giurisprudenza di legittimità come possa essere costituito anche dal mancato conseguimento di vantaggi formanti oggetto di decisione assunte dal giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura. (Sez. 6, n. 2689 del 19/12/1995, P.M. in proc. Forti, Rv. 20450901).

Per quanto interessa nel caso in esame, è bene rimarcare anche che il nocumento per poter assumere rilevanza deve essere conseguente alla violazione dei doveri professionali, non potendo evidentemente essere presi in considerazione effetti pregiudizievoli derivanti da ragioni diverse, eziologicamente non dipendenti dalle suddette violazioni deontologiche.

D’altra parte, si deve anche rilevare che la struttura del reato, prevedendo quale elemento necessario della fattispecie il nocumento, pone evidentemente una relazione di causa ed effetto tra l’infedeltà ai doveri professionali ed il nocumento, senza imporre che la violazione di tali doveri costituisca l’unica causa, esclusiva del nocumento, potendo evidentemente concorrere anche altre concause, indipendenti ed autonome tra loro, alla determinazione del pregiudizio subito dalla parte.

Si deve, inoltre, considerare che nell’ambito del rapporto professionale e durante lo svolgimento del procedimento giudiziario, tenuto conto delle diverse fasi in cui esso si articola, si possono individuare eventi pregiudizievoli per la parte assistita anche indipendenti dall’esito favorevole o sfavorevole del giudizio, potendo rilevare anche il mero ritardo della definizione del procedimento, o anche una semplice preclusione processuale conseguente alla scadenza di un termine che abbia reso impossibile per la parte allegare una prova a suo favore o comunque di esercitare una facoltà spettante alla stessa quale parte processuale, e potendo rientrare nella nozione di nocumento anche la c.d. “perdita di chances”, consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo.

In ogni caso, proprio per la struttura del reato che prevede quale elemento necessario della fattispecie il nocumento ed a causa delle mutevoli variabili proprie di qualunque vicenda processuale, l’individuazione del nocumento presuppone una valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che non si prestano ad una schematica rappresentazione astratta, ben potendo una medesima condotta del patrocinatore assumere rilievo o meno a seconda degli effetti che in concreto ne siano derivati nella specifica vicenda processuale, assumendo rilevanza anche la linea difensiva adottata, e nè dovendosi confondere l’infedeltà con attività difensive discutibili o colposamente erronee.

Infine, è bene considerare che non essendo l’esercizio dell’azione penale condizionato dalla definizione del procedimento giudiziario cui si riferisce, non vi è dubbio che nel corso di un medesimo procedimento anche una stessa condotta “infedele” possa produrre plurimi esiti giudiziari sfavorevoli, in relazione alla progressione processuale e rispetto alle decisioni che possono intervenire nelle diverse fasi e gradi del giudizio, come nel caso in cui al rigetto di una istanza istruttoria non depositata per tardività segua poi una sentenza sfavorevole alla parte, confermata nei successivi gradi, con la conseguente rilevanza di detti esiti giudiziari anche ai fini della valutazione unitaria e conclusiva del nocumento, che potrebbe essere integrato dal complesso di tutte le decisioni sfavorevoli alla parte che ne siano derivate.