Ordinanza cautelare: il giudice può fondarla su un’esigenza diversa da quella rappresentata dal PM senza violare il principio di correlazione tra domanda e decisione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 42438/2024, udienza del 6 novembre 2024, ha affermato che, in tema di misure coercitive, non viola il principio della domanda cautelare il giudice che ritiene sussistente un “periculum libertatis” diverso o ulteriore rispetto a quello indicato dal pubblico ministero richiedente.

Il collegio di legittimità ha escluso al riguardo l’applicabilità del principio dettato dall’art. 521, cod. proc. pen., in quanto il giudice cautelare, una volta investito della domanda, è funzionalmente competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, sicché non è illegittimo il suo provvedimento che, in mancanza di un’esigenza ma in presenza di altre, ne valorizzi in via autonoma la sussistenza.