Avviso di garanzia? Direi comunicazione dovuta!
Non sono un grande giurista ma un avvocato artigiano, così mi piace definirmi, e con tutta la mia modestia mi permetto di segnalare che esiste un portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – che si chiama “Normattiva” – che rende fruibili a tutti i cittadini, gratuitamente, tutte le norme dello Stato, peraltro in “multivigenza”, ossia indicando tutte le modifiche subite da quella norma che si vuole ricercare.
Andiamo a leggere le modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione:
LEGGE COSTITUZIONALE 16 gennaio 1989, n. 1 – Normattiva
Invece di affidarsi alle dichiarazioni dei politici o dei giornali, i cittadini possono, per esempio, ricercare la legge costituzionale n. 1/1989 ed in particolare l’art. 6, per rendersi conto che, quando un ministro viene denunciato da un privato cittadino, la competenza a ricevere la “notitia criminis” appartiene alla Procura della Repubblica “presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio”.
Non solo.
Il procuratore della Repubblica di quella Procura deve immediatamente e senza svolgere alcuna indagine, comunicare questo fatto al ministro interessato, per permettergli (se lo vuole) di depositare delle memorie o di essere ascoltato.
La fondatezza o meno della denuncia, è altro affare.
L’informativa, però, non è tecnicamente un “avviso di garanzia“, come è dato leggere in diversi quotidiani, è un atto imposto da una legge costituzionale.
In base alla lettera dell’ art. 6 comma 1 della legge n. 1 del 1989, una denuncia basta ad attivare il meccanismo ivi previsto e il pm deve omettere qualunque indagine.
Potrebbe sembrare a prima lettura un meccanismo inappropriato ma non lo è.
Perche, tra il rischio di denunce fatte strumentalmente e di indagini fatte strumentalmente, il legislatore ha ritenuto più grave il secondo.
Il pm è stato quindi configurato come mero recettore di un atto propulsivo, tenuto solo a smistare le carte al collegio ministeriale e ad informare i ministri coinvolti.
Il resto seguirà in mano ai giudici. Meglio, molto meglio così.
Le chiacchiere e le speculazioni le lascio agli altri, buona giornata a tutti
