Sostituzione della motivazione depositata: quando la pezza è peggiore del buco (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 2825/2025 ha esaminato un gioco di prestigio giudiziario: la sostituzione della motivazione della sentenza depositata con il rimedio della “correzione” dell’errore materiale.

Fatto

Una corte di merito deposita la sentenza e successivamente, con un provvedimento autonomo successivo al deposito della sentenza, dispone la sostituzione della motivazione della sentenza depositata – pronunciata il 23.11.2023 nei confronti di altro imputato nell’ambito di un altro procedimento – con quella della decisione pronunciata nei riguardi dell’odierno imputato.

Decisione

Esaminato il ricorso e accedendo agli atti emerge che la Corte di appello di Palermo, rilevato lo scambio tra la motivazione della sentenza emessa nei riguardi di altri imputati nel procedimento penale n. …. e quella avente ad oggetto l’odierno procedimento n. …. , ha disposto con successivo provvedimento del 12.4.2024 la materiale sostituzione delle rispettive motivazioni.

La Corte di appello, dunque, nel tentare di porre rimedio all’errore commesso, ha adottato un provvedimento di “correzione“, con cui si è provveduto a sostituire l’intera motivazione, in precedenza depositata, della sentenza emessa nei riguardi dell’odierno imputato.

Una soluzione procedimentale, quella seguita dalla Corte di appello, che non può essere condivisa, avendo la Corte di cassazione in più occasioni chiarito come, attraverso la procedura di correzione sia consentita solo “la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto”; diversamente, la sostituzione integrale della intera motivazione di un provvedimento, in quanto comporta una modificazione essenziale dell’atto, non è suscettibile di correzione (cfr. Sez.3, n. 7785 del 05/12/2013, dep. 2014,).

La sentenza impugnata dev’essere, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo perché proceda a nuovo giudizio.