Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n, 2820/2025, udienza del 19 dicembre 2024, ha ribadito che, in tema di mandato di arresto europeo, il periodo di sottoposizione a misura cautelare, diversa dalla detenzione in carcere, scontato all’estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine – massimo o di fase – della custodia cautelare in Italia, qualora la persona da consegnare sia stata assoggettata a misure preventive che, tenuto conto del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione, non comportino una effettiva privazione della libertà equiparabile a quella conseguente alle misure custodiali (Sez. 6, n. 50811 del 07/10/2016; Sez. 3, n. 9203 del 18/12/2012).
Infatti, la disposizione di cui all’art. 33 L. 69/2005, la quale prevede che il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero in esecuzione del mandato d’arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale, lungi dal comportare un’indifferenziata omologazione tra le misure cautelari coercitive dei sistema interno e le misure proprie degli ordinamenti esteri, richiesti della consegna, impone di verificare, caso per caso, se la misura applicata all’estero sia assimilabile ad una misura (carceraria o domiciliare) «privativa» della libertà personale.
La Corte di giustizia dell’Unione europea con la decisione del 28/07/2016, C-294/16 PPU, richiesta dell’interpretazione uniforme della nozione di «custodia» contenuta nell’art. 26, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa alla «deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione», ha stabilito che misure quali gli arresti domiciliari per un periodo di nove ore notturne, anche se associati alla sorveglianza della persona interessata a mezzo di un braccialetto elettronico, all’obbligo di presentarsi quotidianamente o più volte alla settimana ad un commissariato di polizia ad ore stabilite, nonché al divieto di chiedere il rilascio di documenti validi per l’espatrio, non sono, in linea di principio, tenuto conto del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione dell’insieme di tali misure, talmente coercitive da comportare un effetto di privazione della libertà analogo a quello determinato dalla carcerazione e da essere quindi qualificate come «custodia» ai sensi della citata disposizione.
