Danno patrimoniale nel delitto di truffa: è tale non solo la perdita economica di un bene subita dal soggetto passivo ma anche il mancato acquisto di un’utilità economica che costui si riprometta di conseguire (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 2634/2025, udienza del 19 dicembre 2024, ha ricordato che nel panorama giurisprudenziale nessuno dubita che l’elemento del danno richiesto ai fini dell’integrazione della truffa debba avere contenuto patrimoniale ed economico.

La Suprema Corte ha, tuttavia, chiarito che il danno patrimoniale non è necessariamente costituito dalla perdita economica di un bene subìta dal soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di un’utilità economica che quest’ultimo si riprometta di conseguire in conformità alle false prospettazioni dell’agente dal quale sia tratto in errore (Sez. 2, n. 37859 del 22/09/2010; n. 48630 del 15/09/2015) e, se non può essere configurato dalla violazione di una mera aspettativa fondata su una astratta situazione giuridica ipotizzata dalla legge, è tuttavia integrato quando l’aspettativa sia divenuta concreta e dia luogo al sorgere di un interesse munito di tutela giuridica, avente contenuto patrimoniale (Sez. 2, n. 34722 del 14/05/2014).

Inoltre, il danno, nel delitto di truffa, può essere realizzato non soltanto per effetto di una condotta commissiva della vittima (quale un atto di disposizione patrimoniale compiuto a causa dell’errore ingenerato dagli artifizi o raggiri e consistente nel trasferimento di un bene o di un diritto dal patrimonio proprio a quello altrui), bensì anche per effetto di una condotta omissiva, nel senso che la vittima, per effetto dell’errore cui l’ha indotta l’agente, ometta il comportamento inteso a fare acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità economica, alla quale essa ha diritto e che rimane invece acquisita al patrimonio altrui (Sez. 2, n. 5465 del 23/02/1972).

Le decisioni di legittimità richiamate dai giudici di merito a sostegno dell’integrazione della fattispecie ex art. 640, comma 2 n. 1, cod.pen. non si discostano dalla linea ermeneutica tracciata da Sez. U. Cellamare ma declinano la patrimonialità del danno nelle sue implicazioni funzionali, secondo una linea evolutiva che non palesa alcuna frattura interpretativa.

Il primo giudice ha correttamente evidenziato, richiamando gli arresti giurisprudenziali che la difesa censura, che “il reato di truffa aggravata può essere integrato anche a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata” quando risultino provate dirette conseguenze pregiudizievoli, suscettibili di valutazione economica, sull’organizzazione del lavoro e sull’efficienza dei servizi.

Nel sinallagma contrattuale il distoglimento di energie lavorative dal servizio rileva non solo per il costo destinato a retribuire il tempo e le competenze professionali dell’agente ma anche per le dirette ricadute sulla continuità e funzionalità delle prestazioni dovute, che hanno un valore economico, per quanto possa risultare non agevole coglierne l’esatta consistenza. Non si tratta pertanto, contrariamente a quanto assume la difesa, di integrare nella tipicità della truffa la tutela del buon andamento della p.a. quanto di considerare la poliedricità del danno patrimoniale (in tal senso, Sez. 2, n. 29628 del 28/05/2019; n. 3262 del 30/11/2018, dep. 2019; Sez. 5, n. 8426 del 17/12/2013, dep. 2014).

Risultano destituiti di fondamento anche i rilievi di cui al secondo motivo che fondano sull’irricevibile assioma che fa coincidere l’apprezzabilità del danno patrimoniale con la rilevanza e consistenza economica del pregiudizio cagionato, identificato esclusivamente nel danno retributivo. In realtà il profilo concernente l’entità degli esiti lesivi causati dalla condotta truffaldina appare pertinente non alla tipicità del fatto ma eventualmente alla sua punibilità, ove l’esiguità del danno concorra a delineare una fattispecie di particolare tenuità ex art. 131 bis cod. pen., e alla dosimetria della pena quando, come nella specie, incide in funzione di attenuazione del trattamento sanzionatorio mediante il riconoscimento della circostanza di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.