Corrispondenza tra imputato detenuto e suo difensore: principi e limiti nella giurisprudenza di legittimità (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 32407/2024, udienza del 4 giugno 2024, ha affermato che l’estensione delle speciali garanzie riconosciute alla comunicazione tra detenuto e difensore non è illimitata, essendo previste una serie di regole al cui puntuale rispetto è condizionata l’attivazione di tali guarentigie.

Provvedimento impugnato

Con ordinanza il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il reclamo in tema di trattenimento della corrispondenza proposto da FT, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. pen.

In motivazione si afferma, in sintesi, che:

– solo in apparenza la missiva risulta proveniente dal difensore, in quanto non risulta seguita la particolare procedura di cui all’art. 35 disp. att. cod. proc. pen. e non è presente l’autentica del presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati;

– tale assenza di certezza sulla reale provenienza rende doveroso il controllo, previsto dalla legge e dalle circolari in materia;

– la sentenza della Corte costituzionale, 24 gennaio 2022, n. 18, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e) nella parte in cui non esclude la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza intrattenuta dal detenuto sottoposto al regime differenziato con i difensori, non ha reso illegittime le prassi finora seguite, in conformità alle previsioni contenute nella crollare DAP del 2017, in merito alle modalità di identificazione dei soggetti interessati; – anche dopo l’intervento demolitorio del Giudice delle leggi, soltanto in presenza di tutti i requisiti previsti dall’art 35 disp. att. cod. proc. pen. la corrispondenza non deve essere sottoposta a controllo; – qualora il mittente è il difensore, la sua sottoscrizione deve essere autenticata dal presidente del consiglio dell’ordine forense di appartenenza o da un suo delegato.

La corrispondenza indirizzata a FT, pertanto, doveva essere sottoposta a controllo dei contenuti e, solo in assenza di pericolo per l’ordine e la sicurezza, doveva essere inoltrata al destinatario, il quale, tuttavia, non ha chiesto con la procedura di reclamo la consegna lamentandosi solo dell’illegittimo trattenimento.

Ricorso per cassazione

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – FT, deducendo erronea applicazione della legge regolatrice manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Lamenta, in premessa, l’erronea interpretazione del reclamo, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, era stato proposto dal detenuto al fine ultimo di ottenere la consegna della corrispondenza.

Aggiunge che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2018 non è più necessaria alcuna attestazione circa la effettiva provenienza della corrispondenza indirizzata al detenuto sottoposto al 41-bis Ord. pen. dal difensore (come previsto dall’art. 35 comma 2, disp. att. cod. proc. pen.); è sufficiente a tal fine accertare a cura della polizia penitenziaria l’effettiva riconducibilità al mittente indicato.

Anche l’autentica della firma da parte del presidente dell’ordine degli avvocati può essere legittimamente sopperita dalla responsabile assunzione di paternità da parte del difensore mittente.

D’altra parte, di recente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al detenuto sottoposto al 41-bis Ord. pen. possono essere inoltrate financo missive anonime, purché sia verificata assenza di pericolo per le esigenze investigative nonché per l’ordine e la sicurezza dell’istituto.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

La sentenza della Corte costituzionale, 24 gennaio 2022, n. 18 è pervenuta alla declaratoria di incostituzionalità al fine dichiarato di evitare che prevalesse nel diritto vivente la soluzione interpretativa secondo cui l’art. 41-bis, comma 2- quater, lett. e), laddove escludeva dalla sottoposizione a visto di censura soltanto la corrispondenza «con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia», costituiva una lex specialis sia rispetto all’art. 18-ter, comma 2, Ord. pen. sia rispetto all’art. 103, comma 6, cod. proc. pen.

Con la conseguenza che il visto di censura della corrispondenza anche con i difensori sarebbe diventato, in palese contrasto coi principi costituzionali, per tutti i detenuti e internati sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. pen. (senza distinguere tra condannati in via definitiva e imputati in custodia cautelare) una misura ordinariamente applicabile anche in deroga alle altre disposizioni che prevedono divieti di controllo della corrispondenza con un più ampio novero di soggetti “qualificati” per la generalità dei detenuti o internati (art. 18-ter Ord. pen.) ovvero per la generalità degli imputati (art. 103, comma 6, cod. proc. pen.), con la sola esclusione di limitati casi tassativi (i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia).

La pronuncia ha tenuto a precisare che il diritto alla riservatezza delle proprie comunicazioni anche quando funzionale a esercitare il diritto alla difesa tecnica sancito dall’art. 6, paragrafo 3, lettera c), CEDU in capo ad ogni persona accusata di un reato, così come il diritto di comunicare liberamente con il proprio avvocato, non sono assoluti, ma il loro esercizio può essere dal legislatore regolamentato nell’ottica del “bilanciamento” con altri interessi costituzionalmente garantiti, entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, e in ogni caso a condizione che non risulti compromessa la loro effettività.

D’altra parte, la Corte EDU considera in linea di principio ammissibili limitazioni al diritto in questione, purché fondate su un’idonea base legale, e purché proporzionate rispetto ai fini legittimi perseguiti dal legislatore (per tutte, ancora Corte EDU, Ekinci e Akalin contro Turchia, e Campbell, paragrafo 34).

Limitazioni all’esercizio dei menzionati diritti possono essere introdotti dal legislatore per perseguire la finalità tipica del regime di cui all’art. 41 bis Ord. pen. individuata dalla Consulta nel contenimento della persistente pericolosità di singoli detenuti, «in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà» (sentenza n. 97 del 2020) purché «non risultino sproporzionate, in quanto eccessive rispetto a tale scopo legittimo, e irragionevolmente gravose rispetto ai diritti fondamentali di cui restano titolari anche le persone sottoposte al regime differenziato di cui all’art. 41-bis ordin. penit., ovvero siano tali da vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena; o ancora si risolvano, addirittura, in trattamenti contrari al senso di umanità» (cfr. sentenze Corte costituzionale n. 97 del 2020, n. 197 del 2021, n. 186 del 2018, n. 376 del 1997 e n. 351 del 1996).

È la stessa sentenza n. 18 del 2022, già citata, ad osservare come sono rispettose del diritto di difesa così correttamente ricostruito «alcune recenti decisioni della Corte di cassazione, che affermano la legittimità di singole misure di controllo sul contenuto della corrispondenza del detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ordin. penit. con il proprio difensore in casi in cui non erano state osservate le formalità dettate per l’invio della corrispondenza “per ragioni di giustizia” dagli artt. 103 cod. proc. pen. e 35 norme att. cod. proc. pen., nonché dall’art. 16.4 della menzionata circolare del DAP (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 22 giugno 2020, n. 23820; sezione prima penale, sentenza 20 febbraio 2019, n. 21737). Da tali decisioni si può infatti desumere a contrario che le misure in questione non sarebbero state legittime ove le predette formalità fossero state rispettate (si veda altresì Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 28 febbraio 2019, n. 27571, che rigetta il ricorso avverso un provvedimento di trattenimento della corrispondenza di un detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ordin. penit. poiché non risultava l’afferenza di tale corrispondenza a procedimenti nei quali risultasse depositata la nomina di quel difensore, con la significativa precisazione che – ove siano rispettate le formalità prescritte dalla legge per la corrispondenza con i difensori – resta ferma «l’impossibilità di accedere ai contenuti della comunicazione»)».

Tanto posto non vi è motivo di discostarsi dai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dei controlli della corrispondenza tra le persone soggette a restrizione della libertà personale anche se sottoposte al regime differenziato di cui all’art. 42-bis Ord. pen. ed i loro difensori.

Va, quindi, ribadito che il regime delle limitazioni, del visto di controllo e del controllo del contenuto delle buste, nonché dei provvedimenti di trattenimento previsto dall’art. 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, non si applica alle comunicazioni qualificate tra il detenuto e il suo difensore.

In proposito, va, infatti, ricordato che l’art. 103 cod. proc. pen., rubricato “garanzie di libertà del difensore”, al comma 6 stabilisce che “sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l’imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato”.

E, secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 4, disp. att. cod. proc. pen., contenente la disciplina di attuazione dell’art. 103, comma 6, del codice di rito, alla corrispondenza tra l’imputato detenuto e il suo difensore non si applicano le disposizioni dettate dall’ordinamento penitenziario in materia di controllo della corrispondenza. Principio, questo, ribadito anche dallo stesso art. 18-ter Ord. pen., rubricato “limitazioni e controlli della corrispondenza”, il cui comma 2 stabilisce che le disposizioni dettate dal comma 1 in materia di limitazioni nella corrispondenza, di visto di controllo, di controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai difensori.

Tuttavia, l’estensione delle speciali garanzie riconosciute alla comunicazione tra detenuto e difensore non è illimitata, essendo previste una serie di regole al cui puntuale rispetto è condizionata l’attivazione di tali guarentigie.

Per questa via, l’art. 35 disp. att. cod. proc. pen. prevede, al comma 1, che la busta della corrispondenza tra l’imputato e il suo difensore debba riportare:

– a) il nome e il cognome dell’imputato;

– b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;

– c) la dicitura “corrispondenza per ragioni di giustizia” con la sottoscrizione del mittente e l’indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.

Inoltre, il comma 2 puntualizza che “quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell’ordine forense di appartenenza o da un suo delegato”.

Infine, nei casi in cui l’imputato è detenuto, il terzo comma stabilisce che “l’autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l’inoltro della corrispondenza”.

In maniera del tutto coerente con tali previsioni, l’art. 16.4 della Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, dal titolo “Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall’art. 41-bis”, rubricato “Consegna atti e documenti processuali”, prevede che per i detenuti sottoposti al regime differenziato, “il carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali che il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto/internato in occasione degli incontri visivi, deve essere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta di corrispondenza per ragioni di giustizia” ai sensi dei citati artt. 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen.

Inoltre, al fine di consentire l’effettiva inerenza della corrispondenza all’esercizio del diritto di difesa, deve “essere indicato il numero del procedimento penale a cui si riferisce il carteggio e la conferma del Direttore dell’istituto che il difensore è regolarmente nominato nel relativo procedimento” (comma 2).

E “allo stesso modo si procederà nel caso in cui il detenuto/internato voglia consegnare gli atti processuali al difensore trovando di fatto applicazione la norma relativa alla corrispondenza riservata per motivi difensivi” (comma 3); ferma restando, in tutti i casi, la garanzia dell’assenza di una lettura degli atti.  

Il complesso dei descritti adempimenti si configura come funzionale all’esercizio delle verifiche necessarie a riscontrare la stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna rispetto all’esercizio delle facoltà difensive e che, per tale ragione, nessun profilo di illegittimità possa essere ravvisato nella disciplina dettata dalla ricordata circolare, che appare pienamente conforme ai principi dettati dalle disposizioni di legge adottate in conformità della norma costituzionale.

Contrariamente a quanto sostento nel ricorso, nessuna ripercussione sulla tematica in esame ha il principio di recente affermato da questa Corte secondo cui è illegittimo il trattenimento della corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ex art. 41-bis Ord. pen., disposto in ragione della sola omessa indicazione del mittente, in quanto la limitazione della libertà di corrispondenza di cui all’art. 15 Cost. presuppone la necessità di valutare se il carattere anonimo, in relazione al contenuto dello scritto, costituisca un pericolo per le esigenze investigative, di prevenzione dei reati o per l’ordine e la sicurezza dell’istituto” (Sez. 1, n. 51399 del 23/11/2023).

È evidente che nel caso delle missive anonime non si pone alcuna esigenza di tutela della segretezza della corrispondenza o di preventiva sottrazione al controllo di censura, ma quella, diversa, di evitare il trattenimento di corrispondenza che non ha un contenuto “pericoloso”.